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Ordinanza — n. 33084/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to notify the winning tax collection agent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33084/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required notification to the opposing party was not properly served. The appellant failed to notify Equitalia, the tax collection agent who won the second-instance proceedings, while mistakenly serving the Ministry of Economy and Finance. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed without correcting this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the party directly called to oppose the appeal has not been notified of the filing.

Parole chiave

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tax appeal procedure improper notification tax collection agent Cassation inadmissibility procedural defect errore amministrativo errore di calcolo iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36832-2019 proposto da: PERUCCA VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato VALERIA CONCONI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 1114/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Valerio Peruccapropone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l’appello di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. avverso la sentenza n. 50/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di iscrizione ipotecaria e cartelle esattoriali ad essa sottese; il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata notifica del ricorso, in questa sede depositato, alla parte chiamata direttamente a contraddire all’impugnazione, che nel caso in esame era l’agente della riscossione, vittorioso in secondo grado, e non il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale risulta invece erroneamente notificato il ricorso in questione;

2. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.11.2022. Il Presid