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Ordinanza — n. 33055/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to successful early settlement request by taxpayer under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33055/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer submitted a request for an expedited settlement. The taxpayer had already paid the first installment and obtained official confirmation of the settlement's regularity from the tax authority. Consequently, the court ruled that the ongoing dispute was absorbed by the settlement process, terminating the proceedings without a substantive judgment on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018; Art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: A tax dispute becomes eligible for expedited settlement if the taxpayer submits a formal request with supporting documentation, thereby absorbing the costs of the pending litigation and terminating the judicial process.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment expedited settlement procedure first installment payment regularity communication administrative tax appeal costs absorption principle Cassazione ordinanza stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Il Sostituto Procuratore Generale ha prodotto conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge17 dicembre 2018, n.
Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992
136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs.
Art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Rilevato che: 1.Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caserta propose ricorso avverso la cartella di pagamento exart. 36-bis d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 25/06/2021, n. 18298
Cass., n. 6472 del 17 marzo 2010
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22058/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -ricorrente - contro CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesoper procura speciale dall’Avv. Lucio Modesto Maria Rossi, con domicilio presso lo studio dell’Avv. Angelo Petrone in Roma, via E.Q.

Visconti, n. 20 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 455/01/12, depositata in data 15 ottobre 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Michele Cataldi. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale haconcluso chiedendo di dichiarare estinto il giudizio. Rilevato che: 1.Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caserta propose ricorso avverso la cartella di pagamento exart. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, c on la quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Caserta, richiese il pagamento dell’importo di Euro 836.525,91, a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese, a saldo per l’esercizio 1996.

Il ricorrente dedusse l ’ erroneit à della cartella, perch é calcolata su di un imponibile erroneamente comprensivo anche di una posta di bilancio relativa a contributi pubblici ricevuti dalla Agensud, aventi natura di risconti passivi contabilizzati a titolo di "altre riserve", e, come tale, esclusa dalla determinazione del patrimonio netto e quindi dalla base imponibile dell’imposta richiesta. La Commissione tributaria provinciale di Caserta accolse il ricorso , ritenendo che i contributi non costituissero parte del patrimonio netto. L’Agenzia propo se appello ribadendo che i contributi in esame rappresenta va no un incremento del patrimonio aziendale, secondo il criterio di valutazione prescelto dalla stessa contribuente per la redazione del bilancio aziendale.

La Commissione tributaria regionale della Campania respinse l’appelloerariale. Contro quest’ultima sentenzal’ Agenzia delle Entrate, propose ricorso per Cassazione , affidato a due motivi; il Consorzio depositò controricorso. Questa Corte, con la sentenza n. 6472 del 17 marzio 2010, così decise: « La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.». 2.Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha rigettato l’appello erariale e condannato l’Ufficio al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità e di quello di rinvio. 3.L’Amministrazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello emessa dal giudice del rinvio, affidandolo a 5 motivi.

Il consorzio si è costituito con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale ha prodotto conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge17 dicembre 2018, n. 136, con spese a carico di chi le anticipate. L’Agenzia delle entrate ha prodotto memoria. Considerato che:

1. Preliminarmente, va rilevato che il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.119 del 2018; nonché copia della ricevuta di presentazione della stessa domanda e copia del modello F24 quietanzato, con il quale ha pagato la prima rata dovuta per perfezionare la definizione; oltre che copia della comunicazione di regolarità dell’istanza di definizione, proveniente dall’Amministrazione. L’atto in questa sede sub iudice rientra tra quelli definibili con la domanda di agevolazione proposta, avendo questa Corte chiarito già che « In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.» (Cass., Sez.

U, 25/06/2021, n. 18298). Tanto premesso, deve darsi atto che l’Ufficio nulla ha eccepito in relazione alla produzione documentale del contribuente relativa alla definizione agevolata. Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l. n. 119del 2018, n. 119,. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agliartt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consigli