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Ordinanza Interlocutoria — n. 32891/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding PEC notification validity when sender address differs from public registry. Court orders public hearing to resolve evidentiary defects. PEC notification requires sender address matching public registry. Court dismisses appeal due to lack of decisive evidence on PEC address validity. Public hearing ordered to resolve evidentiary defects regarding PEC notification. PEC notification requires sender address matching public registry. Court dismisses appeal due to lack of decisive evidence on PEC address validity. Public hearing ordered to resolve evidentiary defects regarding PEC notification. PEC notification requires sender address matching public registry.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32891/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax appeal because the lower court failed to provide decisive evidence regarding the validity of the electronic notification. The taxpayer argued that the sender's PEC address did not match the public registry, rendering the act invalid, while the administration claimed the recipient's address was correct. The court ordered a public hearing to resolve these evidentiary defects before making a final determination on the notification's validity.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 d.P.R. 602/1973; Art. 16 d.P.R. 68/2005: A PEC notification is valid only if the sender's address matches the public registry, and discrepancies require judicial clarification before dismissal.

Parole chiave

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PEC notification validity public registry address tax collection procedure evidentiary defects administrative appeal dismissal corretta notificazione notifica tardiva dei difetti finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 d.P.R. 602/1973
11136/2009) quanto il disposto dell’art. 26 del d.P.R.
Art. 4 comma 7 d.P.R. 68/2005
Art. 14 d.P.R. 68/2005
14 e 15 del medesimo decreto, e all’art. 14, commi e 2, che specifica come tali gestori siano «inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo»; (b) all’art.
Art. 16 d.P.R. 68/2005
14, commi e 2, che specifica come tali gestori siano «inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo»; (b) all’art. 16, comma 2, dello stesso d.P.R., a mente del quale l’utilizzo di caselle p.e.c.
Art. 16-ter d.l. 179/2012
14, commi e 2, che specifica come tali gestori siano «inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo»; (b) all’art. 16, comma 2, dello stesso d.P.R., a mente del quale l’utilizzo di caselle p.e.c.
Art. 6-bis e 6-ter d.lgs. 82/2005
602/1973 finanche dell’art. 60, VI e VII comma, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 11136/2009
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 273 59 /2020 , propost o da: CGR COSTRUZIONI GENERALI RISTRUTTURAZIONI s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Fabio Casoni, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. AGNESE CONDARELLI ed elettivamente domiciliata presso di lei in Roma, VIA DOMENICO CIRILLO N. 15 -ricorrente - contro ADER - A GENZIA DELLE ENTR ATE RISCOSSIONE , in persona del presidente pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 310/03/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022dal consigliere dott.

Francesco Cortesi. Rilevato che: in data 28 ottobre 2016, ADER- Agenzia delle Entrate Riscossioni notificò a C.G.R. Costruzioni Generali e Ristrutturazioni s.r.l. l’intimazione di pagamento n. 09720169050002418000, relativa alle cartelle di pagamento n. 09720100345851104000 e 09720150130100412000; la società impugnò innanzi alla C.T.P. di Roma, per mezzo dell’intimazione di pagamento, le due cartelle di pagamento notificatele dall’amministrazione finanziaria a mezzo del concessionario per la riscossione, deducendo l’inesistenza della relativa notifica e l’intervenuta prescrizione dei crediti erariali; nel contraddittorio con il concessionario, la C.T.P. accolse il ricorso, sul presupposto del difetto di notificazione delle cartelle, e compensò integralmente le spese; la sentenza fu appellata dalla società contribuente, per la parte relativa alle spese, e dal concessionario per la riscossione, che dedusse la validità della notificazione della seconda cartella sopra indicata, avvenuta il 17 giugno 2015, prestando acquiescenza per il difetto rilevato in relazione all’altra; la CTR del Lazio, riuniti i gravami, accolse quello proposto dall’Ufficio; i giudici d’appello rilevarono, in particolare, che la cartella in questione era stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata, come da attestazione di avvenuta ricezione prodotta dall’amministrazione finanziaria, richiamando, al riguardo, tanto l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (desumibile, in particolare, dall’ordinanza n. 11136/2009) quanto il disposto dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente espressamente la notifica a mezzo p.e.c. ai soggetti indicati nell’indice nazionale INI-Pec, contenente tutti gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio nazionale; la società contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’amministrazione ha resistito con controricorso; all’udienza del 26 gennaio 2022, celebratasi innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata sul rilievo del difetto di evidenza decisoria, e successivamente fissata all’adunanza camerale del 28 ottobre 2022.

Considerato che: mediante l’unico mezzo di impugnazione, la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 finanche dell’art. 60, VI e VII comma, del d.P.R. 600/73, da leggersi coerentemente con gli artt. 14, I e II comma, 16, II comma, del d.P.R. 68/2005, secondo le modalità scandite dagli artt. 2, II comma, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 48, n. 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD- testo vigente), al pari degli artt. 16 - ter del d.l. 179/2012 e 3-bis della l. 53/94»; con siffatta, articolata censura, la società contribuente assume che i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere valida la notificazione eseguita a mezzo p.e.c., in quanto effettuata da un mittente «del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia»; la ricorrente evidenzia, infatti, che la cartella risulta notificata dall’indirizzo “notifica.lazio@cert.equitaliasud.it”, quando l’unico indirizzo presente all’epoca nel pubblico elenco riconducibile al concessionario era “equitaliasud@pec.equitaliasud.it”; la provenienza dell’atto notificato da un indirizzo non presente nel registro INI-Pec, secondo la ricorrente, non consentirebbe di verificare l’autenticità dell’atto medesimo; tale circostanza, inoltre, appare significativa del fatto che l’amministrazione notificatrice si era totalmente discostata dallo schema tipico previsto al riguardo dall’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; detta ultima disposizione, in effetti, prescrive che la notificazione a mezzo p.e.c. sia eseguita «all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI-PEC)»; ma siffatta previsione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe intendersi prescrittiva della stessa necessità anche nei confronti del mittente, avendo riguardo, in particolare: (a) all’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 68/2005, che prescrive che il mittente e il destinatario che intendano fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi di uno dei gestori di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, e all’art. 14, commi e 2, che specifica come tali gestori siano «inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo»; (b) all’art. 16, comma 2, dello stesso d.P.R., a mente del quale l’utilizzo di caselle p.e.c. rilasciate a privati da parte di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 14, comma 2, costituisce invio valido limitatamente ai rapporti intrattenuti fra amministrazioni o fra queste e privati cui la casella p.e.c.

è stata rilasciata; (c) agli artt. 6-bis e 6 - ter del d.lgs. n. 82/2005, che prevedono l’istituzione del registro INI-Pec e del «pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni»; (d) all’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, che fa riferimento a tali pubblici elenchi per la validità della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale a decorrere dal 15 dicembre 2013; avuto riguardo all’evoluzione della disciplina della notificazione degli atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata, con particolare riferimento ai profili di validità concernenti l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la spedizione, la questione dedotta nel presente giudizio riveste una particolare rilevanza, testimoniata dai contrasti che emergono dall’esame delle numerose pronunzie rese sul punto dai giudici di prossimità; in particolare, la presente controversia concerne una notificazione eseguita in data 17 giugno 2015, anteriormente all’entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del d.l gs. 13 dicembre 2017, n. 217, cui fanno riferimento i precedenti più recenti di questa Corte sul punto;

è opportuna, pertanto, la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M.