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Ordinanza Interlocutoria — n. 32878/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders joint hearing of two tax cases regarding corporate convenience company exemption rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32878/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the joint hearing of two related tax proceedings. Trigma s.r.l. argued that the appellate court failed to objectively assess whether the company's lack of activity constituted a 'convenience company' under Italian tax law. The court noted the existence of a parallel case involving the same tax year and deemed a combined hearing necessary for efficient resolution.

Regesto Legislator

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Art. 30 della l. n. 724/1994; The court may order the joint hearing of related tax proceedings when identical legal issues arise in multiple cases to ensure procedural efficiency and consistent application of the convenience company exemption rules.

Parole chiave

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convenience company exemption joint hearing of cases objective assessment of activity IRES tax liability procedural economy principle intesa illecita regime speciale delle piccole imprese contratto estimatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 30 della l. n. 724/1994
Considerato che: l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n.r.g. 26499/ 20 20 , propost o da: TRIGMA s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Aniello Lauretta, rappresentato dall’Avv. RICCARDO PAGLIARULO, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Francesco Napolitano in Roma, VIA PO N.-ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 202/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 9 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/10/2022 dal consigliere dott.

Francesco Cortesi. Rilevato che: Con la pronuncia in epigrafe, la CTR della Campania ha confermato la sentenza con la quale la CTP di Napoli aveva respinto il ricorso di Trigma s.r.l. avverso la cartella di pagamento notificatagli dall’amministrazione il 28 marzo 2018; la pretesa erariale, inerente a maggiore IRES per l’anno di imposta 2014, discendeva dal rigetto dell’istanza, presentata dalla società contribuente, di esenzione dalla disciplina sulle società di comodo per mancato superamento dei ricavi previsti; i giudici d’appello esposero in premessa che la società contribuente, costituita nel 1986 per la ristrutturazione del Palazzo d’Avalos a Napoli, nel 2005 non aveva ancora posto in essere alcuna attività; quindi ritennero la tesi difensiva, secondo cui tale situazione di stallo dipendeva dal lungo contenzioso giudiziario apertosi con l’originario proprietario dell’immobile, non apparisse significativa dell’esistenza di una situazione obiettiva di inoperatività, legittimante la disapplicazione della disciplina, perché la pendenza di una lite non giustificava il blocco totale dell’iniziativa imprenditoriale; osservarono, inoltre, che le ulteriori produzioni effettuate dalla società, volte a comprovare l’avvio di attività connesse al citato progetto imprenditoriale mediante contratti conclusi dalla controllata Vasto s.r.l., fossero significative dell’approntamento di mezzi volti alla realizzazione dell’obiettivo d’impresa, apparendo invece funzionali alla semplice messa in sicurezza dell’immobile; affermarono, infine, che il rigetto dell’istanza era avvenuto anche per l’anno fiscale precedente, nonché nei confronti della partecipata Vasto s.r.l., in entrambi i casi senza alcuna impugnazione; avverso detta sentenza Trigma s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’intimata ha resistito con controricorso; inizialmente assegnata alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la trattazione in udienza onde disporne la riunione con il giudizio distinto al n.r.g. 20008/2020.

Considerato che: l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 724/1994; la società ricorrente si duole del fatto che la sentenza d’appello abbia escluso che le circostanze da lei dedotte fossero munite del requisito di obiettività di cui alla norma evocata; pende fra le parti analogo giudizio, per lo stesso periodo di imposta, originato da ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e distinto al n.r.g. 20008/2020; è opportuno disporre la riunione dei giudizi per la trattazione congiunta;

P.Q.M.

La Corte invia la causa a nuovo ruolo onde consentire la riunione del giudizio con q