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Ordinanza — n. 32874/2022 — snciv Generato dall'IA

Catholic seminary denied tax benefits for religious activities due to lack of ONLUS registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32874/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax agency's appeal, quashing the regional commission's decision that favored a Catholic seminary. The seminary argued it qualified for tax relief as a religious entity, but the court ruled that such status requires specific accounting separation and mandatory registration in the ONLUS registry. Consequently, the seminary's claim for tax benefits was rejected because it failed to meet these statutory registration and accounting requirements.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 9; Art. 11, comma 2 of D.Lgs. n. 460/1997: Religious entities cannot automatically benefit from ONLUS tax regimes merely by virtue of their ecclesiastical status; they must separately account for specific activities and formally register in the ONLUS registry to access such fiscal advantages.

Parole chiave

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ecclesiastical entities ONLUS registration tax benefits separate accounting religious activities fiscal regime tax appeal tassa d'iscrizione nel registro

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 9 of D.Lgs. n. 460/1997
con unico mezzo l’Agenzia ricorrente censura la sentenza denunciando, in rubrica, violazione e/o falsa applicazione art. 10, 22 del d.lgs.
Art. 11, comma 2 of D.Lgs. n. 460/1997
10, comma 9 cit., ha inteso configurare una speciale disciplina per gli enti ecclesiastici, che possono essere qualificati ONLUS con il beneficio delle disposizioni agevolative indipendentemente dalla comunicazione prevista dall’art. 11 d.lgs.
Art. 1 DPR 131/1986
460/97, art. 1 DPR 131/1986, art.
Art. 31 of Law n. 222/1985
1 DPR 131/1986, art. 31, 1° e ultimo comma, L.
art. 11 d.lgs. n. 460/1997
10, comma 9 cit., ha inteso configurare una speciale disciplina per gli enti ecclesiastici, che possono essere qualificati ONLUS con il beneficio delle disposizioni agevolative indipendentemente dalla comunicazione prevista dall’art. 11 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6851/2020
in termini Cass. n. 6851/2020); 1.7.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30832-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro SEMINARIO VESCOVILE DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 3397/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/9/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 15/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani di accoglimento del ricorso proposto dal Seminario Vescovile di Trapani Cattolico contro l’avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecarie e catastali, con relative sanzioni, a seguito di contratto di compravendita immobiliare; il Seminario è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. con unico mezzo l’Agenzia ricorrente censura la sentenza denunciando, in rubrica, violazione e/o falsa applicazione art. 10, 22 del d.lgs. n. 460/97, art. 1 DPR 131/1986, art. 31, 1° e ultimo comma, L. n. 222/85 e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia riconosciuto all’ente religioso l’agevolazione in oggetto sebbene lo stesso non fosse iscritto nell’apposita anagrafe delle ONLUS; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3. il Dlgs 460/97, con lo specifico intento di rendere organica la disciplina tributaria concernente gli enti non commerciali e le Onlus, come emerge dal tenore letterale della rubrica riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale , prevede all’art. 10 varie tipologie di ONLUS, e con particolare riguardo agli enti ecclesiastici, come la Congregazione in oggetto, prevede, al comma 9, che, nel rispetto di alcune condizioni, essi siano considerati Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1, tale previsione raccordandosi con l'equiparazione posta in essere dall'articolo 7 della legge 121/1985 (figurando, tra le attività elencate alla lettera a) del comma 1, quelle svolte nei settori della beneficenza e dell'istruzione); 1.4. gli enti in questione possono, quindi, accedere al regime tributario di favore previsto per le Onlus a condizione che nell'esercizio delle attività proprie della lettera a) del comma 1, secondo quanto esplicitato nella circolare ministeriale n. 168/1998, siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bisdel Dpr 600/73 e siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall'articolo 10 del Dlgs 460/97, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso articolo 10, nonché l'onere della comunicazione prescritto dal successivoarticolo 11; 1.5. gli enti ecclesiastici, di conseguenza, non possono essere considerati Onlus di diritto, come è agevole desumere dalla mancata inclusione degli stessi nell'elenco, da ritenere tassativo, di cui al comma 8, in ossequio allaratio legis se condo la quale la qualifica di ente ecclesiastico non può da sola essere condizione sufficiente ad ammettere che l'ente operi nel settore della solidarietà sociale, assecondando l'orientamento il quale, non dando rilevanza alla qualificazione giuridica dell'ente, si sofferma sulle finalità dallo stesso perseguite, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge; 1.6. anche per gli enti ecclesiastici, pertanto, sussiste l’obbligo di comunicazione ed iscrizione nell’Anagrafe unica delle Onlus, previsto dall’articolo 11 del Dlgs 460/1997, che specificamente prevede, al comma 2, che l’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto (cfr. in termini Cass. n. 6851/2020); 1.7. la Commissione Tributaria Regionale ha dunque errato in diritto affermando che il legislatore, all’art. 10, comma 9 cit., ha inteso configurare una speciale disciplina per gli enti ecclesiastici, che possono essere qualificati ONLUS con il beneficio delle disposizioni agevolative indipendentemente dalla comunicazione prevista dall’art. 11 d.lgs. n. 460/1997 effettuata ai fini dell’inserimento dell’onlus nell’apposito registro , fatto salvo il rispetto degli obblighi contabili previsti dall’art. 10, comma 9, cit.;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata, e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinto l’originario ricorso del contribuente;

3. le spese processuali dell'intero processo, considerata la novità della questione all’epoca di introduzione del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del Seminario Vescovile di Trapani; compensa integralmente le spese di lite della fase di merito e di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in moda