Cassation court dismisses appeal as tax litigation extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested the hearing within the statutory deadline set by the simplified procedure law. The religious institute appealed a regional commission's decision rejecting their challenge to an ICI tax assessment, while the municipality had submitted documentation for the simplified procedure. Since no request for a hearing was filed by December 31, 2020, the proceedings terminated automatically, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The simplified tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the prescribed term, terminating the case without substantive review.
Parole chiave
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 34087-2019 proposto da: ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO CIAVARELLA giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente- contro PROCURA GENERALIZIA DELLE SUORE FRANCESCANE DEL CUORE DI GESÙ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato UGO GREATTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 2327/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Roma Capitale propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello della Procura Generalizia delle Suore Francescane del Cuore di Gesù avverso la sentenza n. 4414/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2008; l’Istituto Religioso resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. l’ente contribuente ha depositato documentazione ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 1.2. entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 1.3. pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 c.p.c.; 1.4. ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di