Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 32739/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands IMU tax appeal case to public hearing due to significant legal issues regarding tax benefits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32739/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a public hearing for further examination. The Municipality of Campi Bisenzio challenged a regional tax commission decision that granted tax benefits to a religious organization for an unused property. The court identified significant legal questions regarding the application of specific tax exemption laws and the conditions for their validity, necessitating a full public trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 91 bis DL n. 1/2012; Art. 9 D.Lgs. n. 23/2011; Art. 5 bis DL n. 102/2013; Art. 7 lett. i) D.Lgs. n. 504/1992: When a tax appeal raises questions of particular relevance regarding the interpretation of statutory provisions on tax benefits, the Court of Cassation shall remit the case to a public hearing for a complete examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
IMU tax assessment religious entity exemption omitted declaration penalty tax benefit conditions Cassation remand public hearing requirement local property tax imposta ecclesiastica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 bis DL n. 1/2012
con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 bis DL n. 1/2012 conv., dell’art.
Art. 9 D.Lgs. n. 23/2011
1/2012 conv., dell’art. 9 D.Lgs. n. 23/2011, dell’art.
Art. 5 bis DL n. 102/2013
23/2011, dell’art. 5 bis DL n. 102/2013e dei DM n.
DM n. 200 del 19.11.2012
102/2013e dei DM n. 200 del 19.11.2012 e n.
DM n. 75284 del 26.6.2014
Art. 7 lett. i) D.Lgs. n. 504/1992
75284 del 26.6.2014, lamentando che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente escluso la decadenza dell’ente contribuente riguardo l’applicazione della norma agevolativa di cui all’art. 7 lett.
art. 9 D.Lgs. n. 23/2011
1/2012 conv., dell’art. 9 D.Lgs. n. 23/2011, dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 35457-2019 proposto da: COMUNE DI CAMPI BISENZIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA CECILIA MANNOCCI giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro OPERA FRANCESCANA DELLA PIETÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO VITI, rappresentata e difesa dall’Avvocato MONICA BROGI giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1219/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 9/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Comune di Campi Bisenzio propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l’appello dell’Opera Francescana della Pietà avverso la sentenza n. 608/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU annualità 2012; l’ente contribuente resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 bis DL n. 1/2012 conv., dell’art. 9 D.Lgs. n. 23/2011, dell’art. 5 bis DL n. 102/2013e dei DM n. 200 del 19.11.2012 e n. 75284 del 26.6.2014, lamentando che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente escluso la decadenza dell’ente contribuente riguardo l’applicazione della norma agevolativa di cui all’art. 7 lett.

i) D.Lgs. n. 504/1992 per omessa presentazione della relativa dichiarazione; 1.2.con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dall e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto applicabile l’agevolazione sebbene l’Ente locale avesse dedotto che l’utilizzatore dell’immobile era soggetto diverso dal soggetto passivo dell’imposta; 1.3. con il terzo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dall e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto applicabile l’agevolazione sebbene l’immobile fosse stato concesso in comodato d’uso gratuito ad altro ente non commerciale, riconosciuto dall’autorità ecclesiastica e per i medesimi fini istituzionali (comuni ad entrambi gli enti), ovvero attività di religione e di culto;

2. la particolare rilevanza delle questioni di diritto, poste, in particolare, dal primo motivo di ricorso circa la questione se l’omessa dichiarazione IMU determini per il contribuente la perdita del diritto ai benefici previsti per legge, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, del