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Ordinanza Interlocutoria — n. 32738/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remits case to new docket due to request for expedited settlement under specific law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32738/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court remitted the tax dispute to a new docket following the taxpayer's request for an expedited settlement. The taxpayer had challenged a tax authority decision revoking first-home tax benefits due to a delayed residence transfer, arguing force majeure caused by bureaucratic delays. The court granted the request to suspend proceedings and reassign the case pending the completion of the settlement procedure.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge n. 212/2000; Art. 7 della legge n. 130/2022: When a party requests an expedited settlement under the specified legal framework, the court must suspend the trial and remit the case to a new docket pending the settlement's perfection.

Parole chiave

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tax settlement procedure expedited resolution request residence transfer delay first home tax benefits case remittal to new docket permesso di dimora scaduto impedimenti all'allontanamento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge n. 212/2000
Art. 7 della legge n. 130/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11335/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ex lege -ricorrente- Contro RICCI ANTONIA, domiciliato ex legein Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall'avvocato DONATO ANTONIO MUSCHIO SCHIAVONE -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 2694/2019 depositata il 03/10/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022dal Consigliere RITA RUSSO; udito il Procuratore Generale che conclude per l’accoglimento del ricorso RILEVATO CHE La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con il quale l'ufficio h a revocato le agevolazioni fiscali concesse in sede di acquisto dell'immobile da adibire a prima casa, in quanto la contribuente , trascorsi 18 mesi dall'acquisto , non aveva provveduto a trasferire la residenza nel Comune ove era ubicato l'immobile. In primo grado il ricorso è stato accolto, ritenendo il mancato trasferimento dovuto a forza maggiore in quanto la contribuente pur avendo attivato le necessarie pratiche amministrative per i lavori di ristrutturazione per ottenere il certificato di agibilità non lo aveva ottenuto nei tempi richiesti.

L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato respinto sul rilievo che sussiste la causa di forza maggiore in quanto il mancato trasferimento era dovuto a “lungaggini burocratiche”. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un motivo. Si è costituita la contribuente con controricorso. Il Procuratore generale conclude chiedendo la rimessione del presente procedimento al Primo Presidente per l’assegnazione alle s ezioni u nite, in subordine l’accoglimento del ricorso.

Successivamente la contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all'articolo 5 della legge n.Ciò premesso, rilevato che l’Agenzia delle entrate è soccombente nei gradi di merito e vista la richiesta dellacontribuente, visti gli artt. 5 e 7 della legge 130/20220, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa del perfezionamento della procedura.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo Così