Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 32735/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings due to taxpayer's request for simplified settlement procedure under Law 130/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32735/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and Antonio Spina regarding partial debt relief sanctions. The taxpayer requested to utilize the simplified settlement procedure established by Law 130/2022, which requires the court to pause the litigation. Consequently, the court ordered the case to be remitted to a new docket pending the completion of this administrative settlement process.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, Art. 7 della legge 130/2022: When a taxpayer requests the simplified settlement procedure, the court must suspend the proceedings and remit the case to a new docket pending the procedure's completion.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax debt relief suspension of proceedings Revenue Agency Law 130/2022 sospensione della riscossione fiscale sospensione della procedura di fallimento sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 della legge 130/2022
Art. 7 della legge 130/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4019/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro SPINA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico 172, presso lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINIrappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO CAIANIELLO -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. del Piemonte n. 1169/2014 depositata il 07/11/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere RITA RUSSO ; udito il Procuratore generale che conclude per l’accoglimento del primo motivodel ricorso.

RILEVATO CHE La Commissione tributaria regionale ha ritenuto, in conformità alla decisione di primo grado, illegittime le sanzioni irrogate con un provvedimento di sgravio parziale degli importi iscritti in cartella esattoriale sulla base di un avviso di liquidazione divenuto definitivo; L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi. Si è costituito con controricorso il contribuente. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. Successivamente il contribuente ha depositato istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui all’art 5 della legge 130/2022.

Ciò premesso, rilevato che l’Agenzia delle entrate è soccombente nei gradi di merito e vista la richiesta del contribuente, visti gli artt. 5 e 7 della legge 130/2022, il processo deve essere rinviato a nuovo ruoloin attesa del perfezionamento della procedura.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nuovo ruolo. Così dec