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Ordinanza Interlocutoria — n. 32733/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax collection proceedings pending completion of expedited definition procedure under Law 130/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32733/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax collection proceedings against the taxpayer pending the completion of an expedited definition procedure requested under Law 130/2022. While the taxpayer lost the underlying tax dispute regarding the first-home deduction, the administrative authority's attempt to enforce payment was halted. The decision prioritizes the taxpayer's right to an expedited resolution of the collection phase over immediate enforcement.

Regesto Legislator

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Art. 5, Art. 7 della legge 130/2022: When a taxpayer requests suspension based on the completion of an expedited definition procedure, the court must suspend the proceedings pending the procedure's perfection, even if the taxpayer lost the underlying tax dispute.

Parole chiave

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tax collection suspension expedited definition procedure Law 130/2022 first home deduction administrative enforcement imposta sugli utili immobiliari reddito immobiliare rinuncia alla realizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130
Da ultimo, in data 22 settembre 2022, il contribuente ha proposto istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130 ed ha depositato memoria insistendo nella richiesta di sospensiva e in subordine nelle conclusioni d el ricorso.
Art. 7 della legge 31 agosto 2022 n. 130
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022dal Consigliere RITA RUSSO; udito il Procuratore Generale che conclude per la sospensione del processo fino alla scadenza del termine di cui all’art. 7 della legge 130/2022.
Art. 6 del D.L. 119/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1999/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore , elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- TARONI GIORGIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico 12, presso lo studio dell’av v. FRANCO DI LORENZO che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.CLAUDIO LORENZANI -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3158/2014depositata il 16/06/2014 ;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022dal Consigliere RITA RUSSO; udito il Procuratore Generale che conclude per la sospensione del processo fino alla scadenza del termine di cui all’art. 7 della legge 130/2022. RILEVATO CHE Taroni Giorgio è venditore di un edificio uso abitativo, in virtù di contratto registrato con applicazione del beneficio della riduzione d’imposta prevista per la prima casa; beneficio che l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto;il relativo avviso di liquidazione è stato impugnato da entrambe le parti del contratto, entrambi soccombenti nei gradi di merito; soltanto l'acquirente ha impugnato per cassazione la sentenza sfavorevole, risultando vittorioso.

E’ stata quindi notificata al Taroni una cartella di pagamento sul presupposto che la pretesa impositiva sia divenuta definitiva nei suoi confronti, cartella che il contribuente ha opposto e che costituisce oggetto dell’odierno giudizio. Il ricorso è stato accolto in primo grado e con la sentenza oggi impugnata è stato respinto l’appello di Agenzia delle entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. Il contribuente ha proposto istanza di definizion e agevolata ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 119 / 2018 che è stata respinta sul presupposto che non trattasi di atto impositivo ma di un mero atto di riscossione sicché l'Agenzia ha chiesto la fissazione della udienza; il contribuente ha fatto ricorso avverso detto diniego.

Da ultimo, in data 22 settembre 2022, il contribuente ha proposto istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130 ed ha depositato memoria insistendo nella richiesta di sospensiva e in subordine nelle conclusioni d el ricorso. Il Procuratore generale ha concluso per la sospensione del processo. Ciò premesso, rilevato che l’Agenzia delle entrate è soccombente nei gradi di merito e vista la richiesta del contribuente, visti gli artt. 5 e 7 della legge 130/2022, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa del perfezionarsi della procedura.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nuovo ruolo. C