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Ordinanza — n. 32729/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties settled dispute and agreed to offset litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32729/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff voluntarily withdrew the case after settling the dispute with the tax authority. Both parties agreed to offset their litigation costs, and the defendant formally adhered to this settlement request. Consequently, the judgment was terminated without further examination of the merits or imposition of additional fines.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 30/5/2002 n. 115: When parties settle a dispute during the cassation phase and agree to offset litigation costs, the proceedings are extinguished and the sanction for dilatory appeals does not apply.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal litigation cost offset tax dispute settlement procedural extinction dilatory appeal sanction risoluzione delle controversie accollo delle spese procedurali azione per cessazione

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater
non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 18233-2020 proposto da: PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE FRATELLI NOSTRA SIGNORA DELLA MISERICORDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO MERLINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI BUSNAGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, lo studio dell’Avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato ELENA GIARDINA giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1366/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Provincia Italiana Congregazione Fratelli Nostra Signora Della Misericordia propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello del Comune di Busnago avverso la sentenza n. 21/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI annualità 2002-2006; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 6.10.2022, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’Ente Impositore, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. tale atto è stato ritualmente notificato al Comune di Busnago, con adesione di quest’ultimo all’istanza di parte ricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cor