Cassation court dismisses tax appeal after buyer settles dispute via simplified procedure, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax administration's appeal inadmissible because the underlying dispute was extinguished by a simplified settlement agreement. The buyer, Dienne Costruzioni, had previously requested a simplified resolution under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, which legally terminated the litigation. Consequently, the taxpayers and the public authority lost the interest to pursue a substantive decision on the tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020: A simplified settlement agreement under Article 6 of Legislative Decree 119/2018 extinguishes the subject matter of the dispute, rendering subsequent cassation appeals inadmissible due to the lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.28049/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro DIENNE COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZALE CLODIO 32182, presso lo studio dell’avvocato BERTONE PASQUALE (BRTPQL82T04B963M), rappresentat a e difes a dagli avvocati MARCHETIELLO VALERIO (MRCVLR69H07F839G) e BALDI ALESSIO (BLDLSS82L23G713U) -controricorrente- nonchè contro BIAGINI CLAUDIA MARIA , BIAGINI ANTONELLA, BIAGINI STEFANIA, BESSO LORANA, BIAGINI EMANUELA , elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MONGINEVRA 19, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA PATRIZIA (DPLPRZ66P47D086Q) e rappresentate e difese dall'avvocato BONANNI GIOVANNI (BNNGNN66T08D612U), - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
TOSCANA n. 723/2015 depositata il 21/04/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. SVOGLIMENTO DEL PROCESSO 1.Bessi Lorana, Biagini Claudia Maria, Biagini Antonella, Biagini Emanuela, Biagini Stefania e Dienne Costruzioni s.r.l. (prima Greca s.r.l.) hanno impugnato, con distinti ricorsi riuniti, l’avviso di rettifica e liquidazione di imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale relativo a vendita di appezzamento di terreno. 2.I ricorsi sono stati accolti in primo grado. 3.L’appello della parte pubblica è stato rigettato.
Nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale si legge: “l’art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 impone in primo luogo di ricorrere al criterio della comparazione…..il richiamo al reddito netto ed agli investimenti immobiliari, in una con il generico riferimento ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni, hanno un carattere chiaramente residuale”. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, formulando due motivi. 5.Hanno resistito, con controricorso, ed hanno proposto ricorso incidentale (anche condizionato) Bessi Lorana, Biagini Claudia Maria, Biagini Antonella, Biagini Emanuela, Biagini Stefania. 6.Ha resistito con controricorso anche la società acquirente, che successivamente ha presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136.
7. Fissata l'udienza pubblica del 18 ottobre 2022, i ricorsi in esame sono stati trattati in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto art. 16, comma 1, d.l. n. 228 del 2021, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato nota di conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale ed il rigetto/assorbimento di quello incidentale, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. 8.Bessi Lorana, Biagini Claudia Maria, Biagini Antonella, Biagini Emanuela, Biagini Stefania, preso atto della intervenuta cessazione della materia del contendere con la società acquirente, in conseguenza della definizione agevolata della lite da parte della stessa, hanno rinunciato al ricorso incidentale, con atto notificato in data 12 ottobre 2022 all’Agenzia delle Entrate, chiedendo dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso della parte pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla scorta della documentazione in atti, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, in l. n. 136 del 2018. Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Per completezza deve sottolinearsi che, aisensi dell’art. 6, comma 14, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte, dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio