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Ordinanza — n. 32662/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax litigation extinguished by voluntary simplified settlement under Art. 6 DL 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32662/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer had voluntarily requested a simplified settlement agreement with the municipality, which was accepted by the Assembly. The taxpayer argued for the exemption based on their primary residence status, while the municipality contested the applicability of the exemption. The court ruled that the procedural outcome was mandatory under the specific law governing simplified settlements, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; When a taxpayer requests a simplified settlement agreement and the authority accepts it, the litigation is extinguished by operation of law, and the court must declare the process terminated without examining the merits of the exemption claim.

Parole chiave

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simplified settlement agreement tax litigation extinction voluntary settlement procedure primary residence exemption procedural termination non attribuzione a una zona pigione indicizzata eccezione "in house"

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l.
Art. 6, comma 16, d.l. 119/2018
Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l.
commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22537/2018 R.G. proposto da Roma Capitale rappresentata e difesa dall'avv. D. Rossi elettivamente dom.ta presso gli uffici dell'avvocatura capitolina in via del tempio di Giove 21 ricorrente contro Arcangelo Lobianco, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Lobianco [Vittorio Carlomagno e Serafina Pane) con domicilio eletto in Roma via Parioli n. 79 (FAX 06.98878769 PEC: michelelobianco@ordineavvocatiroma.org -) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 227,2018 0(.9,..5, rz)- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 novembre 2022, dal Consigliere dott.

Milena Balsamo Rilevato che: 1.Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, formulando un solo motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Regionale respingeva il gravame dal Comune sul rilievo della sussistenza dei presupposti per godere dell'esenzioni Ici, trattandosi di abitazione principale pur se appartenente alla categoria A/10. La contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 2.Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale il contribuente dà atto di aver presentato a Roma Capitale in data 13 maggio 2019 domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di aver provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; che, Roma Capitale con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 28 del 29 marzo 2019 ha recepito il comma 16 dell'art. 6 del DL n. 119/2018 ha stabilito che entro il 31 maggio 2019 s poteva aderire alle previsioni di tali disposizioni di legge e, quinci, applicare le disposizioni normative in esame alle controversie in cui è parti; che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto per l'intervenuta definizione agevolata della lite; che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.i. n. 119 del a 2018, che, pertanto, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente;

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.10.2022