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Ordinanza — n. 32619/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation was voluntarily withdrawn by the client, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32619/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the client voluntarily withdrew the litigation. Although the parties argued regarding tax rates and procedural violations, the client formally renounced the appeal before the final judgment. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The voluntary withdrawal of a cassation appeal by the applicant produces the effect of extinguishing the proceedings when notified to the parties or communicated to their lawyers with their consent.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal dismissal tax refund dispute source withholding tax compensazione della rendita esenzione dal pagamento dei contributi priorità dell'integrazione sulla rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia ex art. 390 cod.
artt. 115 cod. proc. civ
Con il secondo motivodeducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
546/1992, in connessione con l’art. 111 Cost., per carenza di motivazione.
art. 390 cod. proc. civ
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 3876/2010
Cass. Sez. U. n. 3876/2010); va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese in conformità alla richiesta di entrambe le parti costituite.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 22032 /2016 , propost o da: DEL GAIZO AURORA, POPPI GUIDO e POPPI ROBERTO,quali eredi di POPPI CARLO, rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti CLAUDIO BERLIRI e ALESSANDRO COGLIATIDEZZA, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, VIA ALESSANDRO FARNESE N. 7 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore protempore, rappresentatae difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 4715 / 2 1 /2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIOdepositata il 09/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. Con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, Aurora Del Gaizo, Guido Poppi e Roberto Poppi hanno impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio indicata in epigrafe, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso.

2. La vicenda trae originedall’impugnazione proposta da Carlo Poppi, dante causa degli odierni ricorrenti, contro il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte operata da Enel s.p.a., su a datrice di lavoro,sull’importo erogatogli a titolo di corresponsione di capitale in luogo della pensione integrativa, prevista da apposito accordo aziendale che prevedeva l’iscrizione del personale ad un Fondo pensionisticointegrativo denominato f ondo “PIA” . Il contribuente sosteneva che l’importo anda sse assoggettato all’aliquota del 12,5%, prevista per i redditi di capitale, in particolare in ipotesi di erogazione a fronte di polizze di assicurazioni sulla vita stipulate anteriormente al 28 aprile 1993, data dientrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

3. La C.T.P. accolse il ricorso; il successivo appello, proposto dall’Agenzia delle entrate, fu integralmente accolto dalla C.T.R. del Lazio; detta ultima sentenza, impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione, fu annullata con rinvio; il giudizio, riassunto dagli odierni ricorrenti innanzi alla C.T.R. del Lazio, fu definito da quest’ultima con il parziale accoglimento dell’originaria pretesa del contribuente.Considerato che:

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., denunziando l’erronea applicazione, da parte della C.T.R., del principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza di annullamento con rinvio.

2. Con il secondo motivodeducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 58, comma secondo, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione alla prova sulla quale si è fondata la decisione di merito.

3. Con il terzo motivo denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 482/1985, in relazione alla ritenuta tassazione agevolata delle indennità percette dal loro dante causa nella sola parte ritenuta produttiva di rendimento.

4. Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., e 36, comma secondo, num. 4, del d.lgs. n. 546/1992, in connessione con l’art. 111 Cost., per carenza di motivazione.

5. In via preliminare, occorre rilevare che con memoria depositata il 5 ottobre 2022, i ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Detta dichiarazione risulta posta a conoscenza dell’Avvocatura dello Stato, che la ha accettata mediante sottoscrizione «per adesione» posta in calce allastessa. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. produce l’effetto estintivo del giudizio quando sia stata notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto(cfr. Cass. Sez. U. n. 3876/2010); va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese in conformità alla richiesta di entrambe le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; sp