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Ordinanza Interlocutoria — n. 32497/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to lower court regarding tax dispute settlement request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32497/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal against a regional tax commission decision, ordering the case to be remanded to a new docket. The taxpayer had previously requested a simplified tax dispute resolution under specific legislative provisions, explicitly stating the dispute could be settled without payment. The Court deemed it necessary to obtain written information from both parties regarding the status of this settlement request and whether the conditions for extinguishing the lawsuit were met before proceeding. Consequently, the Court invited the parties to submit memoranda detailing these specific facts to determine if the litigation should be terminated.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 366 c.p.c.: When a party requests a simplified tax dispute resolution, the Court must verify the request's outcome and the existence of extinction conditions before ruling on the appeal.

Parole chiave

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tax dispute settlement simplified resolution request extinction of lawsuit remand to new docket written information requirement taxpayer payment waiver procedural verification sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 119/2018
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. 33245 del ruolo generale dell'anno 2018 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Pascucci Piergiorgina, in proprio e nella qualità di ex liquidatore della società estinta Edil Colle s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Brusciotti per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense, n. 104, presso il Sig.

Fabio Trinca; - controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate-riscossione; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 218/2/2018, depositata in data 13 aprile 2018; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: a seguito di emissione di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società Edil Colle s.r.I., relativo all'anno di imposta 2003, e della successiva sentenza favorevole della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, confermata in appello, e del successivo passaggio in giudicato, l'Agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento; la contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l'appello; avverso la pronuncia del giudice del gravame l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso; con atto del 3 giugno 2019, depositato il 7 giugno 2019, la contribuente ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119/2018; considerato che: si rende necessario richiedere informazioni scritte alle parti in ordine agli esiti della domanda di definizione agevolata di cui all'atto depositato il 7 giugno 2019 ed alla sussistenza dei presupposti per la estinzione del presente giudizio, nonché sulla circostanza che nell'istanza è espressamente precisato che "la lite fiscale in questione gode delle condizioni per essere definita senza alcun pagamento";

P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ed invita le parti al deposito di memoria con la quale fornire le informazioni richieste. Così deciso in Roma, ad