Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 32462/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayer to apply for simplified tax dispute resolution deadline.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32462/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court suspended the tax dispute proceedings to allow the taxpayer time to submit a simplified resolution request. The taxpayer argued that the tax authority failed to issue a proper assessment notice, depriving them of the right to defense regarding an alleged non-existent credit offset. The court granted the suspension to align with the statutory deadline for submitting the simplified resolution application.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 12, legge 31 agosto 2022, n. 130; Art. 5, commi 7 e 10, legge n. 130 del 2022: The court must suspend proceedings to ensure the taxpayer can exercise the right to submit a simplified tax dispute resolution request within the prescribed deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax suspension simplified resolution tax deadline right to defense assessment notice tax authority procedural suspension contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 12, legge 31 agosto 2022, n. 130
con istanza depositata il 30/09/2022, il contribuente ha chiesto che sia disposta la sospensione del processo fino al 16/01/2023, termine ultimo per la presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, per gli effetti di cui all’art. 5, comma 12, legge 31 agosto 2022, n. 130;
Art. 5, commi 7 e 10, legge n. 130 del 2022
sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, legge n. 130 del 2022.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12563/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrenti – contro CALVOSA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma Viale Parioli 47, presso lo studio dell’avvocato Marco Di Andrea (DNDMRC63E31H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Paolo Alliata (LLTPLA65S01E120J).

–controricorrente – IRPEF CARTELLA Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 936/01/19, depositata il 17/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal consigliere Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate Riscossione (ADER) ricorrono, con due motivi, contro Giuseppe Calvosa, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte, indicata in epigrafe, che — in controver sia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emanata in seguito a controllo automatizzato ex art. 36 - bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che evidenziava l’indebita compensazione dell’Irpef dovuta per il 2013 con un credito inesistente e mai esposto in dichiarazione — ha disatteso l’appello dell’Amministrazione finanziaria e ha confermato la sentenza (n. 18/02/2018) della Commissione tributaria provinciale di Novara, che aveva accolto il ricorso del contribuente;

2. per la C.T.R. nella specie doveva essere emanato un avviso di accertamento, correttamente motivato, anziché una cartella di pagamento, trattandosi di illecito connesso a più atti, a fronte di una cartella riguardante la sola dichiarazione Modello Unico 2014, il che rendeva evidente che (cfr. pag. 4 della sentenza) «il ricorrente non è stato posto nella condizione di conoscere il fondamento della pretesa (con tutte le conseguenze anche sul diritto alla difesa)»;

3. la causa è stata rimessa a questa sezione con ordinanza interlocutoria della Cass., Sez. VI-5, n. 13882/2022, dopo che il contribuente aveva depositato una memoria;

4. con istanza depositata il 30/09/2022, il contribuente ha chiesto che sia disposta la sospensione del processo fino al 16/01/2023, termine ultimo per la presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, per gli effetti di cui all’art. 5, comma 12, legge 31 agosto 2022, n. 130;

5. si deve disporre in conformità dell’istanza;

P.Q.M.

sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, legge n. 130 del 2022. Così de