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Ordinanza Interlocutoria — n. 32459/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case to integrate the tax agency into proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32459/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case for a new hearing to include the Tax Agency. The agency had not been notified of the appeal, despite the lower court ruling against it. The court ruled that procedural rules require integrating all parties in a joint lawsuit before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 331 c.p.c.: When an appeal is filed against a judgment involving multiple parties but only one is notified, the case must be remanded to integrate the missing party's participation.

Parole chiave

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litisconsorzio processuale integrazione contraddittorio rinvio a nuovo ruolo inammissibilità ricorso partecipazione parte diminuzione del reddito procedura di ricupero d'imposta rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 12, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 14, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 4-novies d.l. 30 aprile 2019, n. 34
546; dell’art. 4-noviesd.l.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art.
Art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182, secondo comma, cod.
Art. 331 cod. proc. civ.
Rosanna Angarano 4 dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa.
art. 331 cod. proc. civ
Rosanna Angarano 4 dell'art. 331 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/04/2022, n. 12178
(Cass. 14/04/2022, n. 12178, Cass.
Cass. 30/10/2018, n. 27616
12178, Cass. 30/10/2018, n. 27616).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5826/2020R.G. proposto da: ADER AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro DI SARLI LUIGI, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Colli della Farnesina, 144, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Madia e rappresentatoe difeso d all’Avvocato Stefania Forlani –controricorrente – IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA , SEZIONE STACCATA SALERNO n.5918/19, depositata il 05 / 0 7 /201 9 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre2022 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione (in qualità di successore di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a) ricorre con due motivi, nei confronti del soloLuigi Di Sarli, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. della Campania, pronunciandosi sugli appelli proposti sia dalla medesima che dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, ha dichiarato inammissibile l’appello della prima e rigettato quello della seconda.

2. Luigi Di Sarli impugnava, nei confronti della sola società di riscossione, l’avviso d’intimazione con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di quanto dovuto, in ragione di pregresso avviso di accertamento, a titolo di iva,irap ed irpef, per l’anno d’imposta 2007, stante la contestazione di ricavi non dichiarati. A fondamento del ricorso deduceva che l’avviso era illegittimo in quanto l’importo di cui al medesimo era stato ridotto a seguito della sentenza n. 116/2014 resa dalla stessa c.t.p. sicchésarebbe stato necessario emettere altro avviso; che l’atto non era motivato né sottoscritto eche non conteneva indicazione del termine per opporvisi.

3. La C.t.p., ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso rilevando che l’Ufficio aveva decurtato la pretesa in misura solo «minimale» in spregio di quanto statuito con separata sentenza. La C.t.r. riteneva invalida la costituzione dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione in quanto avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro e Cons. est. Rosanna Angarano 3 riteneva infondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate in quanto la sentenza 1116/2014 era stata riformata in appello con ulteriore rideterminazione degli importi.

4. Con successiva memoria il contribuente, sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate non aveva, a propria volta, impugnato la medesima sentenza di rigetto del suo appello, che pertanto sul punto era passata in giudicato, ha dedotto il venir meno di ogni interesse in capo all’Ente di riscossione. Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, 14, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; dell’art. 4-noviesd.l. 30 aprile.2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.

58. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto invalida la sua costituzione in secondo grado.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 18, commi 3 e 4, d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546. La ricorrente, in via subordinata, censura la se ntenza impugnata per non aver invitato la parte a regolarizzare la costituzione.

3. Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate mentre il ricorso per cassazione è stato notificato unicamente al contribuente. Vi è, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detta parte, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussista il litisconsorzio necessario di natura sostanziale ai sensi Cons. est. Rosanna Angarano 4 dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa. (Cass. 14/04/2022, n. 12178, Cass. 30/10/2018, n. 27616). La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittori