Cassation appeal dismissed due to taxpayer's declaration of simplified settlement extinguishing the case under Art. 6 DL 193/2016.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer formally requested the simplified settlement procedure under Article 6 of Legislative Decree 193/2016. The tax agency did not contest the taxpayer's documentation proving payment and the voluntary withdrawal of the dispute. Consequently, the judgment was terminated by law as the taxpayer's declaration of settlement precluded further litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 3 d.l. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a taxpayer declares adherence to the simplified settlement procedure and pays the due amount, the cassation judgment is extinguished ex lege if no party requests a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10837/2013R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro PASELLA ANDREA, elettivamente domiciliatain Roma, Via Colossi, 53, presso lo studio dell’Avvocato Daniela Empoli, rappresentata e difes a dagli AvvocatiMarco Loi e Francesco Demartis –controricorrente – IRPEF IVAIRAP AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SARDEGNA , sezione staccata di Sassari,n. 1 9 / 08 / 1 2 , depositata il 27 / 02 /201 2 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre2022 dal consigliere Rosanna Angarano . lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, cheha chiesto l’accoglimento del ricorso. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre , con due motivi, nei confronti di Andrea Pasella, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha accolto parzialmente l’appello del contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. sveva rigettato il ricorso del medesimo avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2004, aveva accertato un maggior reddito di impresa.
2. Il cont ribuente con memoria del 21 settembre 2020 e con successiva memoria depositata il 14 ottobre 2022ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e di aver corrisposto quanto dovuto e, per l’effetto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Considerato che:
1. Il contribuente ha documentato la richiesta di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 , convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016 ed ha prodotto la comunicazione di Equitalia delle somme da corrisponderee la prova di quanto corrisposto. L'Agenziadelle Entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza e nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che devono ritenersi comunque conosciuti; del resto, non ha eccepito che non le Cons. est.
Rosanna Angarano 3 siano stati notificati ai sensi dell'art. 372 cod. proc.civ.; ne segue che di essi si deve tenere conto assumendoche concordi sulla verificazione di quantoda detta documentazione emerge (cfr. Cass. 13/10/2022, n. 30017; Cass. 11/10/2022, n. 29631; Cass. 02/05/2019, n. 11540) Questa Corte ha già ritenuto chein presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., ove nessuna delle parti abbia presentato istanza di trattazione, ricorrendo,per l’ipotesi in cui il medesimo sia resistente o intimato, un caso di estinzione ex lege(Cass. 03/10/2018, n. 24083).
3. Pertanto, può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio exart. 6, comma 3, d.l. 193 del 2016 .
2. Sulla regolazione delle spese del giudizio questa Corte ha già chiarito che in temadi definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016,convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, la rinuncia al giudizio da partedel contribuente costituisce un'eccezione alla previsione di cui all'art.391, secondo comma, c od. proc. civ. ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite (Cass.27/04/2018 n.10198).
3. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
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