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Ordinanza — n. 32452/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to tax authority's unilateral withdrawal of the lawsuit under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32452/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal against a tax assessment dismissed following the tax authority's unilateral withdrawal of the case. The State Attorney General voluntarily renounced the lawsuit, citing a contrary judicial trend, while the taxpayer insisted on recovering litigation costs. The court ruled that such a withdrawal extinguishes the proceedings immediately without requiring the opponent's acceptance, thereby ending the legal dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal produces the extinction of the proceedings regardless of the opposing party's acceptance.

Parole chiave

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unilateral withdrawal appeal tax authority litigation extinction of proceedings civil procedure code judicial acceptance requirement sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 390, cod. proc. civ.
14329), ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390, cod. proc. civ.
Art. 391, cod. proc. civ.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ., per rinuncia al ricorso.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 05/05/2022, n. 14329
Cass. 29/07/2014, n. 17187
Cass. Sez. U. 09/12/2019, n. 34429
Cass. 07/06/2018, n. 14782
Cass. 8/05/2020, n. 10140
Cass. 11/10/2022, n. 29712
Come ricorda Cass. 11/10/2022, n. 29712, «[e]ssendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso “produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese” (cfr., Cass., 29/07/2014, n.
Cass. 15/09/2021, n. 24878
Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. 15/09/2021, n. 24878, la quale, in motivazione, richiama “Cass.
Cass. 05/07/2022, n. 21182
ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art.
Cass. n. 23175/2015
115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass.
Cass. n. 29394/2017
23175/2015; Cass. n. 29394/2017).
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Testo completo

ANZA sul ricorso iscritto al n. 27485/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – contro FLOTTA SERGIO CATALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Aloisio e dall’avvocato Sandro Cretella, con domicilio telematico eletto all’indirizzo di posta elettronica certificata avvsandrocretella@pec.it. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CALABRIA, n. 924/02/21,depositata il 31/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal consigliere Riccardo Guida. IRPEF ACCERTAMENTO RAGIONI DELLA DECISIONE 1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un motivo, contro Sergio Cataldo Flotta, che resiste con controricorso, illustrato con una memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Calabria, indicata in epigrafe, che — nella causa di impugnazione dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef, per l’annualità 2009, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale (“A.S.P.” subentrata alla A.S.L. n.

5) di Crotone al proprio dipendente, dirigente medico presso il medesimo Ente, a titolo di risarcimento del danno, in esecuzione di un accordo transattivo a conclusione di una causa, oggetto della pronuncia del Tribunale del lavoro di Crotone, che aveva condannato l’Azienda sanitaria a risarcire al proprio dipendente il danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 52 del c.c.n.l. (dell’08/06/2000), rimettendone la quantificazione ad un separato giudizio — nel contraddittorio dell’ufficio finanziario, ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza (n. 156/2019) della Commissione tributaria provinciale di Crotone, sfavorevole alla parte privata.

2. L’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse dell’Amministrazione finanziaria, con istanza depositata il 14/10/2022, dato atto che sulla questione di diritto oggetto del giudizio si è formato un orientamento di legittimità contrario alla tesi dell’ufficio (ed in effetti tale assunto trova riscontro nel filone sezionale inaugurato da Cass. 05/05/2022, n. 14329), ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390, cod. proc. civ.

3. Con memoria depositata il 14/10/2022, valevole come apposizione del “visto”, ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., la difesa del contribuente ha preso atto della rinuncia dell’ufficio ed ha insistito per la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

4. Come ricorda Cass. 11/10/2022, n. 29712, «[e]ssendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso “produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese” (cfr., Cass., 29/07/2014, n. 17187, richiamata da Cass. Sez. U., 09/12/2019, n. 34429; id. Cass.,07/06/2018, n. 14782; Cass., 8/05/2020, n. 10140). Ed invero, la rinuncia in questione “[...]non integra un atto cosiddetto “accettizio” (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l’art. 390, u.c., ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti” (così, Cass. Sez. U., 24/12/2019, n. 34429)».

5. La rinuncia, come formalizzata da parte ricorrente, produce, dunque, l’estinzione del processo, anche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.

6. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto del contegno conciliativo de ll’ufficio in prossimità di questa udienza camerale.

7. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. 15/09/2021, n. 24878, la quale, in motivazione, richiama “Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14 marzo 2014; Cass., n. 889/2017”). In termini generali, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ., per rinuncia al ricorso. Compensa integralmente, tra le par