Ordinanza — n. 32444/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA–ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA, n. 1564/01/17,depositata il 06/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal consigliere Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Icontribuenti hanno proposto ricorso, con otto motivi, illustrato con una memoria, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Calabria, indicata in epigrafe, che — nelle cause riunite di impugnazione degli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione Irpef, per l’annualità 2009, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale (“A.S.P.” subentrata alla A.S.L. n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32444/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La C.T.R. ha disatteso l’appello incidentale dei contribuenti non ravvisando la necessità del contraddittorio preventivo, poiché si era in presenza di un cd. accertamento a tavolino, e negando altresì la ventilata illegittima riqualificazione dei fatti da parte dell’Amministrazione finanziaria in ragione della circostanza che, per il giudice tributario d’appello, l’imputazione del risarcimento a perdita di chance lavorativa traeva fondamento della transazione intercorsa tra le parti. La sentenza ha invece accolto l’appello principale dell’Agenzia, in adesione al filone giurisprudenziale per il quale il risarcimento del danno da perdita di chance è sussumibile entro la nozione di lucro cessante, ed ha quindi natura reddituale e rilevanza fiscale.
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ANZA sul ricorso iscritto al n. 27807/2017 R.G. proposto da: ALTIMARI MARIANTONIA, BAGALÀ SALVATORE ROSARIO, BELCASTRO EDVIGE, BISBANO ALESSANDRO, BOSSIO FRANCESCO, BOSSIO MAURIZIO, BUTTÀ CARMELO SERGIO, CALABRETTA GIOVANNI, CALABRÒ ROSA, CAPRIA DOMENICO, CAPUTO ANNA, CATERINA GAETANO, CAVARRETTA SILVANA, CERNUZIO ROSA, CIAMPÀ GIUSEPPE, CILIBERTO ENRICO, COZZA MARCELLO, CRISPINO VITTORIA, CRUGLIANO GENNARO, CUCONATI MARIAGRAZIA, CUTRÌ GIUSEPPE, CUZZOCREA GIOVANNI, DATTOLO GIUSEPPE, DE RITO ROCCO, DIACO VINCENZO, DIMA STANISLAO, ELIA GIOVAMBATTISTA, ELIA MASSIMINO, FAUSTINI GIUSEPPE MARIA, FERRARO SALVATORE, FLOCCARI GIORGIO, FORCINITI DOMENICO FRANCO, FORLEO AURORA, FRANDINA ROSA, GALEA GIULIANA, GARIANO VINCENZO, IEMBO LILIANA, LAINO MARIA IRPEF ACCERTAMENTO TERESA, LETTIERI ROBERTO, LIGUORI ANGELA ROSA, LIOTTI LUIGINA, LOMBARDO ARMODIO, LUCENTE LUCIA, LUMARE RAFFAELE, MANGANO ANTONIO, MARASCO MARIA ONORINA, MARCHIO CRISTINA MARIA, MAZZONE NICOLA, MEGNA FRANCESCO, NOCE ALFONSO PANTALEONE, PANTISANO PASQUALE, PATA COSTANZA, PERLA MARIA, POTENZONE TERESA, PUGLIESE DOMENICO, RIZZA LIDIA, RUSSO MARIA GIOVANNA, RUSSO MAURIZIO, SCORZA ADELINA, SCUTIFERO VITTORIA, TANCIONI FULVIO, TORCHIA DIONIGI, TORCHIA SERGIO MICHELE, TURRÀ SILVANA, VINCI GIOVANNA LUCIA, BRUNELLI SERENELLA, GALDIERI VINCENZO, ROSA ROSALBA, RIZZA ALESSANDRA, RIZZA ANTONIO DOMENICO, RIZZA MARIA ILEANA, RIZZA PAOLO, RIZZA PIERFRANCESCO PASQUALE, elettivamente domiciliati in Roma V.le Liegi 42, presso lo studio dell’avvocato Roberto Giovanni Aloisio (LSARRT49H24D122T) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sandro Cretella (CRTSDR81D13D122T).
–ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA, n. 1564/01/17,depositata il 06/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal consigliere Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Icontribuenti hanno proposto ricorso, con otto motivi, illustrato con una memoria, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Calabria, indicata in epigrafe, che — nelle cause riunite di impugnazione degli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione Irpef, per l’annualità 2009, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale (“A.S.P.” subentrata alla A.S.L. n.
5) di Crotone ai propri dipendenti, dirigenti medici presso il medesimo Ente, a titolo di risarcimento del danno, in esecuzione di un accordo transattivo a conclusione di una causa, oggetto della pronuncia del Tribunale del lavoro di Crotone, che aveva condannato l’Azienda sanitaria a risarcire ai propri dipendenti il danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 52 del c.c.n.l. (dell’08/06/2000), rimettendone la quantificazione ad un separato giudizio — ha accolto l’appello principale dell’ufficio ed ha respinto l’appello incidentale dei contribuenti avverso la sentenza (n. 86/2016) della Commissione tributaria provinciale di Crotone.
2. La C.T.R. ha disatteso l’appello incidentale dei contribuenti non ravvisando la necessità del contraddittorio preventivo, poiché si era in presenza di un cd. accertamento a tavolino, e negando altresì la ventilata illegittima riqualificazione dei fatti da parte dell’Amministrazione finanziaria in ragione della circostanza che, per il giudice tributario d’appello, l’imputazione del risarcimento a perdita di chance lavorativa traeva fondamento della transazione intercorsa tra le parti. La sentenza ha invece accolto l’appello principale dell’Agenzia, in adesione al filone giurisprudenziale per il quale il risarcimento del danno da perdita di chance è sussumibile entro la nozione di lucro cessante, ed ha quindi natura reddituale e rilevanza fiscale.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
4. L’Avvocatura generale dello Stato, con istanza depositata il 20/10/2022, dato atto che l’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Crotone, ha annullato in autotutela di avvisi impugnati, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
5. In conformità dell’istanza si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. Le spese di giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto del contegno conciliativo dell’Amministrazione finanziaria, la quale, uniformandosi al recente orientamento di legittimità, ha prontamente annullato in autotutela gli atti impositivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente, tra le