Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32331/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax revocation appeal claiming false application of res judicata principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32331/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the revocation appeal filed by SIEM s.r.l. inadmissible, ordering the company to pay the tax agency's legal costs. The appellant argued that lower courts erroneously assumed the non-existence of a prior binding tax decision regarding advertising expenses, claiming this constituted a false application of law under Article 395 of the Civil Procedure Code. The court rejected this, ruling that the alleged error was merely a misperception of a fact (the existence of the prior judgment) rather than a substantive error of law, as the prior decision did not establish permanent facts applicable to the specific tax year in question.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 395, n. 4 c.p.c.; The revocation remedy for false application of law requires a substantive legal error, not merely a mistaken perception of a factual premise like the existence of a prior res judicata, unless that fact was the indispensable logical foundation of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocazione sentenza falsa applicazione di legge giudicato esterno errore di fatto Agenzia delle Entrate imposizione fiscale art. 395 c.p.c. impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La difesa della ricorrente deduce che i giudici dell’ordinanza di cui si chiede la revocazione sarebbero incorsi in unasvista percettiva delle risultanze documentali, ex art. 395, primo comma, n.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
legge 18 dicembre 2020, n. 176
137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosita D’Angiolella.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R.
articolo 378 cod. proc. civ
215/5/14 emessa in data 9 giugno 2014, depositata il 4 luglio 2014, p assata in giudicato il 28 ottobre 2014, prodotta con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., il giorno 29 maggio 2015.
articolo 372 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., 23/01/2009, n. 1666
Cass., 30/09/2011, n. 20029
Cass 15/09/2017 n. 21395
20029; Cass 15/09/2017 n. 21395) .
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

10/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/2020, la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4191/2021, proposto da: SIEM s.r.l.,in persona de legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso in revocazione, dall'Avv.to Sabrina Pecora, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avv.to Pecora ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE intimata Oggetto: revocazione sentenza cassazione- inammissibilità Per la revocazione della sentenza n. 14551/20, emessa dalla Corte di Cassazione, sez.

Tributaria, nel procedimento n. 23398/2014, pronunciata in data 29aprile 2019 e depositata il 9 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosita D’Angiolella. viste le conclusioni del sostituto procuratore generale, Giuseppe Locatelli, ex art. 23, comma 8 bis, d.l. 28/10/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/ 2020, di ammissibilità del ricorso in revocazionee, per la fase rescissoria, di rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA 1. La società SIEM s.r.l. ricorre per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 14551/20, sezione tributaria, nel procedimento n. RG 23398/2014, pronunciata in data 29 aprile 2019 e depositata il 9 luglio 2020 con cuiè stata rigettato il ricorso proposto dalla società avverso la sentenza della CTR delle Marche n. 46/14del 1 8 febbraio 2014, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2006,per Ires, Irap ed Ivaemesso nei confronti della società SIEM s.r.l.

2. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La difesa della ricorrente deduce che i giudici dell’ordinanza di cui si chiede la revocazione sarebbero incorsi in unasvista percettiva delle risultanze documentali, ex art. 395, primo comma, n.

4) cod. proc. civ.,là dove hanno supposto l’inesistenza della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 215/5/14 emessa in data 9 giugno 2014, depositata il 4 luglio 2014, p assata in giudicato il 28 ottobre 2014, prodotta con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., il giorno 29 maggio 2015. Deduce che, con tale memoria, aveva eccepito l'effetto preclusivo del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti d el giudizio di Cassazione, ed avente ad oggetto la medesima questione, poiché entrambe le pretese traevano origine dal medesimo rilievo, a contenuto identico, cioè quello secondo cui la società ricorrente, negli anni in questione, si sarebbe avvalsa di fatture per operazioni in parte oggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto prestazioni di servizio pubblicitario nel settore delle gare automobilistiche, emesse dalla società Procom s.r.l., amministrata dal sig. Casadei Leonardo, sulla base di dichiarazioni da quest’ultimo rese nell'ambito di un'indagine penale.

2. Dagli atti di causa risulta che la società ricorrente, con la memoria depositata in data 29 maggio 2015, pendente il ricorso in Cassazione, aveva eccepito il giudicato esterno formatosi a seguito di sentenza della Commissione tributaria regionale dell e Marche del 4 luglio 2014,passata in giudicato il 28 ottobre 2014, i ntercorso tra le stesse parti,avente ad oggetto l'accertamento fiscale per l’ anno 2007.

3. Sebbene la produzione di tale sentenza , in allegato alla memoria, è senz’altro ammissibile, considerato che il divieto di produrre nuovi documenti,stabilito dall'articolo 372 cod. proc. civ., riguarda esclusivamente i documenti prodotti nel giudizio di merito mentre non si estende a quelli riguardanti la successiva formazione del giudicato esterno formatosi in pendenza del ricorso per Cassazione (v. Sez. U. del 16/06/2006 n. 13916), l'omessa considerazione di tale documentazione da parte della Corte di Cassazione, non sostanzia un errore revocatorio decisivo per il giudizio. 3.1.

E’ principio consolidato (Sez. U,16/11/2004, n. 21639; Sez. U., 17/11/2005, n. 23242) che i l giudicato, sia esso interno od esterno, costituendo la "regola del caso concreto" partecipa della qualità dei comandi giuridici, di guisa che, come la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche, così l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della "regula juris", rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto. 3.2.

Nella specie, nonostante i giudici di legittimità abbiano deciso nell'errata presupposizione della insussistenza del giudicato esterno, ciò non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, ma errore di diritto, essendo il giudicato, destinato a fissare la regola del caso concreto in quanto la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche. 3.3. Vieppiù, l’errore denunciato manca dei caratteri della decisivitàanche in quanto la esatta percezione della sua sussistenza non avrebbe potuto mutare gli esiti (rigetto) del giudizio.

E’ prinicipio consolidato(v. Sez. U., 23/01/2009, n. 1666) che una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cioè unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicché tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa. 3.4.

In proposito mette in conto di evidenziare, che l'efficacia esterna del giudicato richiede che l'accertamento compiuto nel giudizio definito con sentenza irrevocabile abbia ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere “tendenzialmente permanente”, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante allorquando l’ accertamento relativo ai diversi anni di imposta si fonda su presuppostidi fatto potenzialmente mutevoli (ex pluribus, Cass., 30/09/2011, n. 20029; Cass 15/09/2017 n. 21395) .

Nel caso in esame anche se l'accertamento giudiziale divenuto definitivo per l'anno 2007 ha accertato l'effettività delle spese per gli spazi pubblicitari nel settore delle gare automobilistiche, ciò non costituisce un presupposto “permanente” per il precedente anno d'imposta del 2006,essendo potenzialmente possibile che i costi di ritenuti effettivi per l'anno d'imposta 2007, siano invece stati fittizi per l’annualità d'imposta 2006.

5. Il ricorso per revocazione va, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Per il principio della soccombenza le spese di giudizio si pongono a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi 3.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, nella ca