Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32263/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection costs, ruling on the principle of loser pays and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32263/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a second-instance judgment that awarded litigation costs to the tax collection agency. The taxpayer argued the agency should not bear costs since the tax authority was the true creditor, and claimed the lower court failed to rule on the agency's lack of responsibility. The court held that procedural defects in tax collection notifications render the entire process illegitimate, but costs follow the principle of loser pays, meaning the fully victorious party bears the expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 15-bis d.P.R. 602/1973; Art. 360, n. 3 c.p.c.: A formal defect in tax collection notifications constitutes a procedural violation invalidating the tax claim process, yet litigation costs are strictly assigned to the party that was totally victorious in the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection procedure loser pays principle procedural defect litigation costs allocation tax authority liability notification validity Cassation review riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs.
Art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.
Art. 91 cod. proc. civ.
546 e dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 112 cod. proc. civ.
«Nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 370, primo comma cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
art. 91 cod. proc. civ
546 e dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 112 cod. proc. civ
«Nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 25/07/2007 n. 16412
Cass. 31/08/2020, n. 18128
Pertanto, in materia dispese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio dellasoccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa ( Cass. 31/08/2020, n. 18128).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24322/15 R.G. proposto da: EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentate, elettivamente domiciliata in Roma Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’avvocato Stefania Di Stefani che la rappresenta e difende –ricorrente – contro I.E.B. S.R.L., elettivamente domiciliata in Pomezia Via L. Manara n. 5 presso lo studio dell’avvocato Tiziana Fiorini e dell’avvocato Francesco Falco che, unitamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono - controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intima ta - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1412 / 1 / 15 , depositata in data 10marzo 2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Cartella pag. IRAP –IVA 2003 Rilevato che:

1. La IEB srl impugnava, innanzi alla C.t.p. di Roma, la cartella di pagamento numero 09720110054855392 , notificata da Equitalia Gerit spa, ora Equitalia Sud spa, relativa a somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo a titolo straordinario ex articolo 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativa al modello unico 2004, 2005, 2006 e 2007. 2.La C.t.p., innanzi alla quale si costituiva anche la Equitalia Gerit spa, accoglie va il ricorso ritenendo la cartella esattoriale non sufficientemente motivata in punto di ragioni legittimanti l'avvenuta iscrizione a ruolo a titolo straordinario. 3.Avverso tale sentenza, la Equitalia Sud spa proponeva appello e la C.t.r. del Lazio, innanzi alla quale si costituiva la società contribuente e veniva chiamata in causa la Agenzia delle Entrate, direzione provinciale Roma 2, respingeva l’appello, con sentenza n. 1412/1/15, depositata in data 10 marzo 2015.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si è costituita in giudizio la I.E.B. s.r.l. con controricorso, chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso o, in via subordinata, il suo rigetto. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’ar t. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”).

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. –violazione del principio della soccombenza » la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è condannata alle spese di lite la Equitalia Sud spa laddove il comportamento era da ascriversi all’ente impositore e non all’agente di riscossione. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato:

«Nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere il giudice di secondo grado omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di carenza di responsabilità in merito ai motivi di impugnazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si omette di argomentare su un espresso motivo di appello ossia l’assenza di responsabilità di Equitalia Sud spa (nella veste di agente di riscossione) per la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto l’Agenzia delle Entrate (ente impositore) ad effettuare l’iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15 d.P.R. 602/1973.

2. Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi alla condanna allespese, sono infondati. Secondo un orientamento recepito dalle S ezioni U nite di questa Corte (Cass. Sez. U. 25/07/2007 n. 16412) , in materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell'atto ma costituisce un vizio procedurale che incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti destinati con diversa e specifica funzione a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un'efficace diritto di difesa.

Pertanto, deve rilevarsi che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore realizzando atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità. Pertanto, in materia dispese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio dellasoccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa ( Cass. 31/08/2020, n. 18128).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti della Agenzia delle Entrate atteso che è rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna Equitalia Sud spa a rifondere alla IEB srl le spese processuali che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per