Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the tax agency against a regional tax commission decision. The underlying administrative procedure had expired on December 31, 2020, due to the lack of a request for settlement under Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the process extinguished by operation of law, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline for requesting a settlement if no such request is filed, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 23256/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Barbara Bigolin, Antonio Scotto di Clemente e Massimo Losio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emanuele Coglitori e Luigi Ferdinando Berardi con domicilio eletto in Roma, via Confalonieri n. 5, presso lo studio del primo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 661/01/2014, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6X015P04520/2011 - T6X01SP04533/2011 e T6X01SP04534/2011 .
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. rtrow diormia i ani dilfetwiti ohm «kake.
Residente DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CAN44.LERIA oggi, O ZFOY 101