Cassation court dismisses appeal as tax dispute process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Fer Fin S.r.l. against a regional tax commission decision. The underlying tax dispute process had expired on December 31, 2020, because neither party requested the special settlement procedure mandated by Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court declared the process extinguished and ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if the special settlement procedure is not requested within the statutory deadline, leaving costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 14988/2016 R.G. proposto da Fer Fin S.r.l. in liquidazione, già Fin Fer S.p.A., Finelli Aniello e Finelli Sergio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Corasaniti, Fabrizia De Nigris, Andrea Quattrocchi, Stefano Zagà e Guglielmo Fransoni, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 2S31, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 11245/03/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TKF030502954, TKF010500029, TKF010500032, TKF010500051, TKF010500069, TKF010501037, TKF010501042, TKF030500040, TKF030501004, TKF070500021, TKF070500071, TKFC00500048 e TKFC00500030.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
ICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ki 1.91. DEPOSITA