Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding regional commission's ruling on registration illegitimacy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the registration of tax penalties. The lower court found the registration illegitimate because the relevant law did not explicitly authorize it, requiring refunds instead. Consequently, the court rejected the agency's arguments and maintained the original ruling in favor of the taxpayers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68 D.Lgs. 546/1992; Art. 13 D.Lgs. 471/1997: The registration of tax penalties in the tax roll is illegitimate if the specific legal provision authorizing such registration is absent or null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21659/2016 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO (1) D UFENERGY I TALIA S. P .A. (codice fiscale 03594850178), co n sede legale in Genova, alla Via Paolo Imperiale n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, Antonio Gozzi, (2) S ILVATEAM S. P .A.(codice fiscale 02960630040), con sede legale in San Michele Mondovì (CN), alla Via Torre n. 74, in persona del legale rappresentante pro tempore, Stefano Battaglia, rappresentate e ART .68 D .
LGS .difese, in forza di procure speciali, giusta atti per notar Paolo Torrente di Genova del 21 ottobre 2016 (rep. 25226) e del notaio Paolo Viglino di Ceva del 24 ottobre 2016 /rep. 32860), dal prof. avv. Francesco D’Ayala Valva (codice fiscale DYL FNC 45E04 H501 K), con studio in Roma, al Viale Parioli n. 43. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE - per la cassazione della sentenza n. 1052/67/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia -depositata il 25 febbraio 2016, non notificata. LETTE le motivate conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, Corrado Mistri, depositate il 12 settembre 2022, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale.
U DITA la relazione svolta all’udienza del 4 ottobre 2022 dal Consigliere Ugo Candia. CONSIDERATO CHE 1. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia _ Sezione distaccata di Brescia - rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 894/10/2014 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, dando atto, in punto di fatto, che l’Ufficio, a seguito del giudizio vittorioso presso la Commissione tributaria regionale ed in pendenza di un possibile ricorso per cassazione, aveva iscritto a ruolo la sanzione irrogata nella misura del 30% dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente, per poi ritenere che detta iscrizione fosse illegittima ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto la citata disposizione nulla dispone al riguardo, cosicchè le somme versate a tale titolo dovevano essere semmai rimborsate.
2. L’Agenzia delle Entrate impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite servizio postale il 16 settembre 2016, formulando un unico motivo di impugnazione;
4. Le società Dufenergy Italia S.p.A. e Silateam S.p.A. notificavano, in data 28 ottobre/3 novembre 2016, controricorso, nonché ricorso incidentale condizionato, chiedendo di confermare la decisione, correggendo la motivazione, comunque dichiarando illegittima l’iscrizione a ruolo delle sanzioni ai sensi dell’art. 13, co. 2, del d.lgs. n. 471/1997; 5 in data 3 ottobre 2022 le suindicate società hanno depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5, co. 10, della legge n. 130/2002 «al fine di valutare la possibilità di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 5 Legge predetta», ribadendo detta richiesta all’udienza di dis