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Sentenza — n. 32141/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 32141/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32141/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26104/2015R.G. proposto da: CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO “G.B.MORGAGNI” S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o, per procura speciale, da gli Avv.ti Giuseppe Foti, prof. Emilio Castorina e Pietro Sciumé, con domicilio in Roma, via Ofanto 18, presso lo studio di quest’ultimo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

Regesto Legislator

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art. 115 cod. proc. civ, art. 2700 cod.civ, art. 111 comma 6 Cost, art. 111 Cost; Sentenza — n. 32141/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata per « violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.» e per la «connessa violazione dell’art. 2700 cod.civ.». Lamenta il contribuente che il giudice d’appello sarebbe « approdato a un’esegesi oggettivamente erronea del quadro probatorio», in particolare con riferimento alle dichiarazioni del contribuente ed alle risultanze dei processi verbali di constatazione, aventi efficacia probatoria privilegiata, dai quali sarebbe emerso che la società verificata aveva prodotto documentazione relativa ai costi in questione, in base alla quale gli stessi verificatori avevano rilevato la sussistenza dei costi in questione e la loro imputabilità all’anno di competenza 2003.

Parole chiave

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deduzione delle spese professionali spese mediche contribuzione alle spese di cura conteggio delle prestazioni copertura della fisioterapia rimborso ospedaliero

Disposizioni normative citate

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art. 115 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 cod.
art. 2700 cod.civ
5, c.p.c.» e per la «connessa violazione dell’art. 2700 cod.civ.».
art. 111 comma 6 Cost
art. 111 Cost
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26104/2015R.G. proposto da: CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO “G.B.MORGAGNI” S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o, per procura speciale, da gli Avv.ti Giuseppe Foti, prof. Emilio Castorina e Pietro Sciumé, con domicilio in Roma, via Ofanto 18, presso lo studio di quest’ultimo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

–controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Sicilia - sezione staccata di Catania, n. 1388/12/15,depositata l’1/04/2015. Accertamento Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del14 ottobre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Michele Cataldi. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il Centro clinico diagnostico “G.B.Morgagni” s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania,di cui all’epigrafe, che ha accolto l’ appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto i l r icors o propost o da llo stesso contribuente co ntro l’a vvis o d’accertamento in materia di Irpe g ed Irap di cui all’anno d’imposta 2003, che, per quanto qui interessa, aveva disconosciuto costi non documentati, relativi ai compensi dovuti per le prestazioni professionali medico-chirurgiche eseguite da alcuni professionisti ed ai compensi ulteriori dovuti alla European Neurosurgical Institute s.r.l., la cui equipe visitava ed interveniva chirurgicamente presso lo stesso centro diagnostico.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., lamentando che, con riferimento alla circostanza che le prestazioni in questione siano state eseguite nel mese di dicembre 2003, la CTR avrebbe « disconosciuto il principio di non contestazione» ed avrebbe «ignorato la valenza probatoria degli elementi posti a fondamento dell’oggetto del giudizio, univocamente determinanti il rigetto dell’appello».

2. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata per « violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». A prescindere dalla sua rubricazione, il corpo del motivo evidenzia univocamente come il ricorrente denunzi nella sostanza la pretesa mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata, poiché essa non darebbe nessuna contezza delle circostanze fattuali relative al titolo contrattuale, alla collocazione temporale ed alle circostanze che avrebbero giustificato il mancato pagamento, da parte della contribuente, del compenso relativo alle prestazioni in esamenello stesso anno oggetto dell’accertamento.

3. Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata per « violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.» e per la «connessa violazione dell’art. 2700 cod.civ.». Lamenta il contribuente che il giudice d’appello sarebbe « approdato a un’esegesi oggettivamente erronea del quadro probatorio», in particolare con riferimento alle dichiarazioni del contribuente ed alle risultanze dei processi verbali di constatazione, aventi efficacia probatoria privilegiata, dai quali sarebbe emerso che la società verificata aveva prodotto documentazione relativa ai costi in questione, in base alla quale gli stessi verificatori avevano rilevato la sussistenza dei costi in questione e la loro imputabilità all’anno di competenza 2003.

4. I tre motivi vanno trattati congiuntamente, per la loro connessione. Essi sono ammissibili, atteso che il ricorso contiene specifici riferimenti ai processi verbali ed ai loro allegati(ed alla loro menzione processuale nello stesso appello erariale), riportandone stralci (pagg. 4 s., 7 e 10 del ricorso) , dai quali si evince che(come conferma il controricorso, a pag.

5) vi era stata una produzione documentale della contribuente in sede di verifica, relativa a documenti contabili e contrattuali pertinenti le operazioni della cui rilevanza si discute. Tanto premesso, deve darsi atto che la sentenza impugnata, nell’affermare che non risulta documentazione “specifica” sull’ “effettività e competenza dei costi in questione”, non dà contezza dell’esame effettivo della documentazione menzionata nei riportati processi verbali di constatazione(e comunque quanto meno di questi ultimi); né delle ragioni per le quali tali elementi istruttori non sarebbero “specifici” al fine di dimostrare l’effettività e la competenza fiscale dei costi in questione.

Competenza che, peraltro, la stessa controricorrente (pag. 5 s. controricorso) ammette debba collocarsi nel 2003, anno d’imposta accertato, pur contestando l’effettività del componente negativo. Invero, la motivazione della sentenza impugnata, piuttosto che argomentare sulle ragioni per le quali non sarebbe “specifica” la documentazione in questione, si sofferma nel dettaglio su quello che, a dire della Commissione, il contribuente avrebbe dovuto produrre per provare il componente del reddito in questione ( «dettagliato elenco», »prospetto di raccordo»), argomentando quindi su dati istruttori ipotetici, ma non su quelli reali sub iudice.

Sussiste pertanto il vizioradicale della motivazione denunciato dal ricorrente, in quanto «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; conforme, ex multis, Cass12/10/2017, n. 23940). In particolare, «La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.» (Cass.30/06/2020, n. 13248 del).

Pertanto, «In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.» (Cass.14/02/2020, n. 3819). In particolare, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa (cfr.

Cass. 23/01/2006 , n. 1236; Cass. 29/07/2016 , n. 15964; Cass . 20/12/2018,n. 32980). La sentenza impugnatava pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo per i relativi accertamenti in fatto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia- sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso