Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6. Parties failed to request hearing within deadline. Court declared process extinct per law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline set by Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The plaintiff, representing the heirs of Sabatini, and the defendant, the Revenue Agency, failed to act before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The process is extinguished if parties do not request a hearing within the specified term, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 4655/2015 R.G. proposto da Pesaresi Anna Gabriella (Amm.re Unico e Legale Rappr.te della Eredi di Sabatini Domenico S.a.$)) Sabatini Angelica e Sabatini Remo, rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Comelli, con domicilio eletto in Roma, via Quintino Sella n. 23, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 4413/21/2014, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TK7021201958 - 13206834 - 13206841. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, coh modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ( P Zz {)otrìArtb i 14 CA cé u_›- A 11. n .