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Decreto — n. 31943/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; costs remain with party who advanced them.

Numero d'incarto Decreto — n. 31943/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for hearing fixation under the specific tax law provisions. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the advanced litigation costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if no request for hearing fixation is made, and the party who advanced costs bears them.

Parole chiave

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process extinction tax procedure time limit lapse litigation costs hearing fixation procedura giudiziaria tributaria inoltro della dichiarazione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
20081T002417000 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
20081T002417000 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di 264y chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 016096/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Wolt Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Musto, con domicilio eletto in Roma, via Temvien n.15, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lazio n. 8933-2016-01, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20081T002417000 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di 264y chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; 22- che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i, i i .) Cò $21A Ìt FuN7TrY\- T(')'CTTTn17