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Decreto — n. 31938/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31938/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31938/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12400/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro ECM Editoria Comunicazione Multimediale di Marotta Antonia S.a.s., Marotta Antonia e Guaglione Paolo, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Selicato, con domicilio eletto presso la casella Pec: selicato.gianluca@avvocatibari.legalnnail.it in uso al predetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2381/05/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 31938/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 12400/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro ECM Editoria Comunicazione Multimediale di Marotta Antonia S.a.s., Marotta Antonia e Guaglione Paolo, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Selicato, con domicilio eletto presso la casella Pec: selicato.gianluca@avvocatibari.legalnnail.it in uso al predetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2381/05/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

Parole chiave

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diritti del contribuente differimento dell'imposizione evasione all'obbligo di contribuzione arretrati d'imposta tempestività tributaria comunicazione fiscale
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Testo completo

te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12400/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro ECM Editoria Comunicazione Multimediale di Marotta Antonia S.a.s., Marotta Antonia e Guaglione Paolo, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Selicato, con domicilio eletto presso la casella Pec: selicato.gianluca@avvocatibari.legalnnail.it in uso al predetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2381/05/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

TVS010102458/2012 - TVS010102462/2012 - TVS020102455/2012. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 20/40/ 202Z. bEPOSITATO iscAric-LC,G Ci L.

22. lo. Z02