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Ordinanza Interlocutoria — n. 31877/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court ruling due to pending parallel proceedings on the same tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31877/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding a 'carousel fraud' tax assessment. The taxpayer argued for procedural nullity and lack of evidence, but the Court prioritized procedural efficiency. Consequently, the case was remitted to a new role to be heard jointly with another pending appeal against the same tax determination.

Regesto Legislator

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Art. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.; When another proceeding regarding the same tax assessment is pending before the Court, the current appeal must be remitted to a new role for joint handling.

Parole chiave

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tax appeal procedure pending parallel proceedings joint handling of cases remission to new role tax fraud carousel procedural nullity tax assessment validity inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.
d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197.
Art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.
Art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546
civ., per la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546.
Art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.
Art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546
Art. 295 cod. proc. civ.
Sesta direttiva 77/388/CEE
Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione di norme comunitarie, di cui alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE, del Consiglio del 7 maggio 2002, in riferimento agli artt.41, 19 e 75 d.P.R.
Art. 41, 19 e 75 d.P.R. 26 ottobre 1972
Art. 2697 cod. civ.
Art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Art. 38 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600
Legge 24 dicembre 1993, n.537
29 settembre 1973, n.600, e 14 legge 24 dicembre 1993, n.537, nella formulazione introdotta con l’art.8 d.l.
Art. 8 d.l. n.16/2012
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.12524/2020R.G. proposto da : Brenna Filomena Thuana, rappresentata e difesa dall’avv. Amerigo Festa, con cui è elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Prati degli Strozzi n.33, presso l’avv. Loredana Menicucci. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12. -intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n.7210, pronunciata il 19 dicembre2018, depositata in data 20 settembre 2019 e non notificata .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022dal consigliere Andreina Giudicepietro . tributi r.g. n.12524/2020 Cons. est. Andreina Giudicepietro RILEVATO CHE: 1.Brenna Filomena Thuana ricorre con sei motivi contro l’Agenzia delle entrate, che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n.7210,pronunciata il 19 dicembre 2018, depositata in data 20settembre 2019 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio controla decision e della Commissione tributaria provinciale di Avellino, che aveva accolto il ricors o della contribuente avverso l’avviso di accertamento che aveva determinato un maggior un maggior reddito dapartecipazione nella società a ristretta base Multimedia Informatica s.r.l. per l’anno di imposta 2009.

2. C on la sentenza impugnata, la C.t.r. , premessi i principi regolatori della materia, con particolare riguardo alla ripartizione dell’onere probatorio, e richiamate numerose pronunce di legittimità, riteneva che la contribuente non avesse dimostrato la propria estraneità o buona fede a fronte degli elementi indiziari forniti dall’ufficiosull’esistenza di un meccanismo finalizzato alla realizzazione di una cd. “frode carosello”, mediante la fatturazione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. La contribuente ha depositato istanza di sollecita trattazione e memoria ex art.380- bis . 1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE: 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546. r.g. n.12524/2020 Cons. est.

Andreina Giudicepietro Secondo la ricorrente la sentenza della C.t.r. risulta priva di motivazione effettiva e di una qualsiasi disamina della fattispecie in esame. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, consistente nella percezione di utili extracontabili da parte della società Multimedia, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 295 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., avendo la C.t.r. ignorato che la sentenza emessa nei confronti della società non era ancora definitiva.

Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione di norme comunitarie, di cui alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE, del Consiglio del 7 maggio 2002, in riferimento agli artt.41, 19 e 75 d.P.R. 26 ottobre 1972 e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la mancanza assoluta di motivazione e la violazione degli artt. 38 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 14 legge 24 dicembre 1993, n.537, nella formulazione introdotta con l’art.8 d.l. n.16/2012, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

Con il sesto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2728 e 2697 cod. civ. , con riferimento alla presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base azionaria, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. 1.2.Preliminarmente, deve rilevarsi che risulta pendente presso la Corte altro procedimento n.10095/2020 R.G. relativo all’impugnazione dell’accertamento nei confronti della società; r.g. n.12524/2020 Cons. est. Andreina Giudicepietro pertanto appare opportuno rinviare il presente procedimento a nuovo ruolo per consentirne la trattazione congiunta con i procedimento n.10095/2020 R.G.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta del presente procedimento