Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request settlement hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The appellant, Luciano Calloni, argued for a hearing to declare the tax liabilities extinguished, while the tax authority did not oppose the time bar. The court ruled that without a specific request for a hearing under the relevant law, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes if the parties fail to request a settlement hearing within the statutory deadline, thereby terminating the litigation and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. R.G. 24107/2015 proposto da Luciano Calloni, rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardo Cartoni, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Eleonora d'Arborea n.30 e da Develop Import Export S.r.l., Sig. Bonaita Angelo, Sig. Bonaita Mario e Sig. Tirloni Enrico, rappresentati e difesi 011'Avv. Stefano Sutti, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luca Valentinotti, in Roma, Mià-A-7:13_estoloni,jit-447-4-6 contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 907/24/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9303TCO2069/2015, T9303TCO2072/2015, T9303TCO2095/2015.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 24 /,/,/20 z2-- • DEPOSITATO IN Il Pres