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Decreto — n. 31768/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 31768/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the specific statutory window for the simplified resolution expired without action. Consequently, the court dismissed the case as the procedural path for settlement was no longer available, leaving the matter in its original state.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes automatically if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed term, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure procedural time limit tax administrative process contenzioso tributario differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 12700/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Di N Ttaiù.:2 Cr (,4C g`tR.. D i lAiTeC.r.te. (.7..n J.St , D'introno Domenico SrlrFa—ppresentatà e difesZ dall'Avv. Cazzolla Antonio Mario, con domicilio eletto in Roma al Viale del Vignola n.5, presso lo studio dell'Avv. Ranuzzi Livia; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 308/13/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.TV5010101553- TVS010101557- TVS030101471- 71/5070101558.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSII\TO CANCELLERIA nte Oggi, 27 011 2022 IL F17.\;ZIO\ARIO