Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the statutory deadline. The notary and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed term, the process extinguishes automatically, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 28395/2017 R.G. proposto dal notaio Vincenzo Pappa Monteforte, rappresentata e difesa dall' Avv. Gian Luca Lemmo, con domicilio eletto in Roma, via Bertoloni n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giovan Battista Santangelo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7526/52/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TF3C00903524, TF3010905535. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del 2(c60 ,y) processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA . (b2i, 27 O T T 7022 IL FUNZIONARIO G