Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositve act, but the specific procedural window for requesting a settlement under Article 6 of the 2018 decree had passed without action. Consequently, the court applied the statutory rule that the process terminates automatically upon the expiration of this term, leaving the burden of costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding extinguishes by operation of law if the parties fail to request a settlement hearing within the prescribed term, terminating the litigation and assigning costs to the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 018047/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Av.t. Z()ActEi-L-t j4 ij LA o Verdecchia Cesidio, rappreser1t e difes'a rJaijjAvv. Boazzelli Claudior-c-on domicilio eletto in kcA0 Roma, Via Montello,30, pressoiOstudio.pell'Avv. Boazzelli Danielg; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 15-2017-16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.T8D01PF00997 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.i. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN cANCEI_LERIA 27 O T T 2022 IL F