Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The plaintiff, Pack S.r.l., and the defendant, the Revenue Agency, failed to file an application for hearing fixation under Article 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically on December 31, 2020, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding extinguishes by lapse of time if parties do not request hearing fixation within the prescribed period, terminating the litigation automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 001196/2015 R.G. proposto da ,c ‘,V 1,""C (124k So.te.ma. Pack S.r.l., rappresentato e difeso 'dati vv. Conti Maurizio en domicilio eletto in Roma, Via Flaminia 195, presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Emilia Romagna n. 891/2014/10, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n.0011535409671.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Pk.iOSITATO IN CANCW V,WIA , Presidente Ogiì, 27 OTT 2822 ' FUNTZIONA_RTO Do GTT -