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Ordinanza Interlocutoria — n. 31620/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to lower court regarding tax self-correction act admissibility and merits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31620/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax court decision confirming a partial self-correction of a tax assessment. The taxpayer argued that the lower courts incorrectly treated the self-correction act as unappealable and failed to address substantive issues regarding tax credits. The Court found the lower courts' reasoning insufficient and ordered the case to be remanded for a new trial to properly examine the admissibility and merits of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: The Court must examine the admissibility of appeals against tax self-correction acts and cannot dismiss them solely on procedural grounds if the lower court's reasoning is inadequate or if substantive issues remain unresolved.

Parole chiave

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tax self-correction act admissibility of appeal tax assessment review consolidated tax regime remand for new trial tax credit deduction procedural error differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546
Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, dell’art.
Art. 2-quater, d.l. 30 settembre 1995, n. 564
31 dicembre 1992, n.546, dell’art. 2-quater, d.l. 30 settembre 1995, n. 564 e del d.m.
d.m. 11 febbraio 1997, n.37
564 e del d.m. 11 febbraio 1997, n.37, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
11 febbraio 1997, n.37, in relazione all’art. 360, primo comma, n um .
Art. 276, cod. proc. civ.
Art. 279, secondo comma, cod. proc. civ.
Art. 132, secondo comma, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo –spiegato in via subordinata - si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art.36, d.lgs.
Art. 36, d.lgs. n.546/1992
11 febbraio 1997, n.37, in relazione all’art. 360, primo comma, n um .
Art. 111, Cost.
n.546/1992 e dell’art. 111, Cost., in relazione all’art.
Art. 112, cod. proc. civ.
Con il quarto motivo –anch’esso spiegato in via subordinata - si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 14, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Con il quinto motivo si denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 14, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art.360, primo comma, num.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1726/2015 R.G. proposto da: IVELA IMMOBILIARE S.R.L., corrente in Pioltello, in persona del legale rappresentante Mario De Zorzi, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Polito, in base alla procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore, unitamente all’avv. Alessandro Tardiola, questo in base alla procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, piazza SS. Apostoli, 66, presso l’avv. Maurizio Leo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

–resistente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.2850/2014, depositata il 27/05/2014 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 dal consigliere Alberto Crivelli. IMPUGNAZ ATTO AUTAUTELA D’IMPRESA Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiestoil rigetto integrale del ricorso. Rilevato che:

1. A seguito di attività di verifica svoltasi nei confronti di due controllate della Degas Investments s.r.l. (Ivela S.p.a. e, appunto, Ivela Immobiliare s.r.l.), che unitamente alle altre del gruppo hanno esercitato l’opzione per il regime consolidato nazionale, il 4 maggio 2010 veniva notificato a Ivela Immobiliare avviso di accertamento, al quale la stessa prestava acquiescenza, che prevedeva il recupero a tassazione dell’importo delle riserve in sospensione d’imposta iscritte a bilancio, con incremento delle imposte sostitutive ad € 868.848. L’importo originario delle riserve, pari ad € 4.745.832, veniva così elevato ad € 5.614.680.

2. Avverso tale atto Degas Investments (consolidante) proponeva istanza di autotutela, allegando il mancato scomputo delle imposte sostitutive già versate dalla consolidata (appunto, € 868.848), e frattanto versando l’importo liquidato però al netto delle imposte suddette in data 22 dicembre 2010. In esito all’istanza di autotutela, l’Agenzia, con relativo provvedimento, accoglieva parzialmente la stessa, riconoscendo lo scomputo di soli € 572.169, poiché in data 1° luglio 2005 la Tibia s.r.l. aveva proceduto alla distribuzione delle riserve a due soci, trasferendo ad essi un credito d’imposta per € 296.679, che dunque non poteva essere oggetto di scomputo.

3. La contribuente proponeva quindi ricorso davanti alla CTP avverso la cartella di pagamento per il recupero della differenza. La CTP riuniva il ricorso proposto dalla Ivela Immobiliare con quelli proposti a sua volta da Degas Investments avverso sia la cartella che l’atto di autotutela parziale, respingendo gli stessi con unica sentenza. La contribuente quindi proponeva separato gravame davanti alla CTR che però, con la sentenza qui impugnata, confermava la decisione di primo grado. Propone la contribuente ricorso in cassazione affidato a cinque motivi.

L’Agenzia si è costituita per resistere all’impugnativa. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, dell’art. 2-quater, d.l. 30 settembre 1995, n. 564 e del d.m. 11 febbraio 1997, n.37, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , cod. proc. civ. Osserva la contribuente che erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto la non impugnabilità dell’atto di autotutela parziale. Nella specie, infatti, ad avviso della contribuente, l’atto in esame introduceva una motivazione del tutto assente negli avvisi di accertamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 276 e 279, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Eccepisce in proposito la contribuente come, avendo la CTR ritenuto inammissibile l’impugnazione avverso un atto di autotutela, ed essendo così definito il giudizio, le considerazioni di merito sarebbero ultronee ed irrilevanti.

3. Con il terzo motivo –spiegato in via subordinata - si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art.36, d.lgs. n.546/1992 e dell’art. 111, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. In proposito la contribuente rileva come la sentenza di secondo grado sia priva di motivazione, limitandosi ad aderire alle “illustrazioni” rese dal giudicedi primo grado.

4. Con il quarto motivo –anch’esso spiegato in via subordinata - si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Infatti, avendo i giudici di secondo grado aderito alla pronuncia di primo grado, gli stessi hanno ripetuto l’errore di questi ultimi nell’utilizzare, al fine di sostenere la legittimità dell’atto impugnato, argomenti da quest’ultimo non trattati.

5. Con il quinto motivo si denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 14, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Nella specie viene censurata la decisione laddove la stessa ha stabilito che l’accertamento dal quale derivano le iscrizioni a ruolo era di carattere definitivo benché l’iscrizione a ruolo fosse stata fatta in realtà ai sensi dell’art.11 del d.P.R. n.602/1973.

6. Ritiene il Collegio la necessità, al fine di giungere alla decisione della presente controversia, dell’acquisizione dei fascicoli d’ufficio relativi ai gradi di giudizio di merito, disponendosi al contempo il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l’acq