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Ordinanza — n. 31617/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal declaring tax tribunal lacks jurisdiction over provincial excise rebate denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31617/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Italcementi's appeal against a regional tax tribunal's decision declaring lack of jurisdiction. Italcementi argued the tribunal erred in treating the dispute as an objective debt rather than a tax matter, while the tax agency resisted citing pending constitutional questions. The court ruled that the tax tribunal has jurisdiction over appeals regarding provincial excise rebates, overriding the lower tribunal's classification of the issue.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code; The tax tribunal possesses jurisdiction over appeals by final consumers against the denial of provincial excise rebates, regardless of whether a direct legal relationship with the tax authority exists.

Parole chiave

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tax tribunal jurisdiction provincial excise rebate consumer final appeal lack of jurisdiction civil procedure code tax administration jurisdictional partition detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code
Con l’unico motivo di ricorso Italcementi deduce l’erroneità della sentenza impugnata nell’affermare il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 33687 del 31/12/2018
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2382/2020R.G. proposto da Italcementi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Curtatone n. 3, presso lo studio dell’avv. Massimo Fabio, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 482/06/19, depositata il 13 giugno2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11ottobre 2022 dal Cons. Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Accise -Energia elettrica -Imposte addizionali - Rimborso -Legittimazione - Questione di giurisdizione.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 482/03/19 del 13 / 06 /20 19 , la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) , in riforma della sentenza n. 624/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP),dichiarava la propria carenza di giurisdizione in ordine all’appello proposto da Italcementi s.p.a. (di seguito Italcementi), che aveva respinto nel merito il ricorso propost o dalla società contribuente avverso il di niego di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica utilizzata nello stabilimento della società contribuente nel periodo gennaio2010 - ottobre 2011 . 1.1.

La CTR motivava la carenza di giurisdizione evidenziando che l’indebito azionato da Italcementi si configurava come indebito oggettivo e non come indebito tributario.

2. Italcementi impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, poi illustrato con memoria.

3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM)resisteva con controricorsoe depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente rilevato che, con memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ., ADM ha chiesto un rinvio in ragione della pendenza di tre procedimenti davanti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia involgenti le questioni trattate nel presente giudizio. 1.1. L’istanza non può essere accolta: la questione sottoposta all’attenzione di questa Corte riguarda la giurisdizione della Corte di giustizia tributaria e non già il merito della controversia, sicché la stessa non è attinta dalla soluzione alle questioni discusse nell’ambito dei giudizi pendenti. 1.2.

Detta questione può poi essere decisa in questa sede, in ragione dell’esistenza di un precedenteconforme delle Sezioni Unite.Cons. est. G.M. Nonno 2. Con l’unico motivo di ricorso Italcementi deduce l’erroneità della sentenza impugnata nell’affermare il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo Cass. S.U. n. 33687 del 31/12/2018, che ha deciso un caso assolutamente analogo e dalla quale non v’è ragione di discostarsi, «Sussiste la giurisdizione del giudice tributario con riferimento al giudizio di impugnazione, promosso dal consumatore finale, avverso il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ottenuta dal fisco in forza di norme ritenute incompatibili con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/11/CE, dovendosi tenere conto, ai fini del riparto di giurisdizione, del "petitum" sostanziale della domanda e del tipo di esercizio del potere giurisdizionale richiesto, a prescindere dalla questione relativa alla configurabilità o meno di un rapporto giuridico diretto tra l'utente e il fisco, che attiene al merito della vertenza». 2.3.

La CTR non si è attenuta al superiore principio di diritto, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, dichiarandosi la giurisdizione del giudicetributario; la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la giurisdizione del giudice tributario; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto, in diversa composizione, anche p