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Ordinanza — n. 31616/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Customs appeal, confirming regional tribunal's ruling that provincial energy excise surcharges violate EU law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31616/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Customs Agency's appeal against a regional tax tribunal's decision denying a refund of provincial surcharges on electricity excise. The agency argued the surcharges were incompatible with EU Directive 2008/118/CE, while the taxpayer contended the surcharges lacked specific environmental or social objectives. The court confirmed the lower tribunal's ruling, stating that since the surcharges serve only local budgetary needs without specific EU-compatible purposes, they are incompatible with EU law and must be disapplied.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 2, d.l. 511/1988; Art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE: Provincial surcharges on electricity excise are incompatible with EU law if they serve merely local budgetary needs without specific objectives mandated by the Directive, requiring their disapplication to prevent unjustified obstacles to trade.

Parole chiave

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provincial surcharges energy excise tax EU law compatibility Directive 2008/118 tax refund denial budgetary needs trade obstacles esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 2, d.l. 511/1988
Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l.
Art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE
Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che non v’è ragione di modificare, «In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
20, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica incompatibile con la direttiva n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15198 del 04/06/2019
Cass. n. 15198 del 04/06/2019; Cass.
Cass. n. 27101 del 23/10/2019
15198 del 04/06/2019; Cass. n. 27101 del 23/10/2019).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32433/2018R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Italcementis.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Paulucci De Calboli, presso lo studio dell’avv. Piero Sandulli,rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Basilavecchia giusta procura speciale in calce al controricorso;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo- Sezione staccata di Pescara n. 332 / 07 /1 8 , depositata il 10 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11ottobre 2022 dal Cons. Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Accise -Energia elettrica -Imposte addizionali - Compatibilità con il diritto unionale -Questione.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 332/07/18 del 10/04 /20 1 8 , la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo - Sezione staccata di Pescara (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 924/02/15della Commissione tributaria provinciale di Pescara (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso propost o da Italcementi s.p.a. (di seguito Italcementi) avverso il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica utilizzata nello stabilimento della societàcontribuente nel periodo gennaio 20 10 - dicembre 2011 . 1.1.

La CTR motivava il rigetto dell’appello di ADM e videnziando che:

a) l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica era un tributo distinto e autonomo dalle accise;

b) mancavano le finalità specifiche che rendevano tale addizionale compatibile con le prescrizioni della direttiva n. 2008/118/CE;

c) il pagamento dell’addizionale non era, pertanto, dovuto, con conseguente diritto della società contribuente al rimborso.

2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo 3. Italcementiresisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica incompatibile con la direttiva n. 2008/118/CE. 1.1.

Il motivo è infondato.Cons. est. G.M. Nonno 1.2. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che non v’è ragione di modificare, «In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime» (cfr.

Cass. n. 15198 del 04/06/2019; Cass. n. 27101 del 23/10/2019). 1.3. La sentenza della CTR si è pienamente adeguata al superiore principio di diritto, sicché va confermata.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato. 2.1. Poiché il ricorso è stato proposto in data antecedente alla formazione dell’indicato orientamento, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le part