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Ordinanza — n. 31305/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to notify, invalidating second-instance judgment on tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31305/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Skiarea Valchiena S.p.A. against a regional tax commission decision regarding ski lift concessions. The appellant failed to properly notify the appeal to the opposing party's representative, violating specific procedural requirements for filing appeals. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and quashed the second-instance judgment without remittal, leaving the first-instance decision in force.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 2, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546; Art. 382, comma 3, cod. proc. civ.: Failure to notify an appeal to the opposing party's representative renders the appeal inadmissible, necessitating the quashing of the second-instance judgment without remittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal notification inadmissible appeal tax dispute procedural nullity quashing judgment contumacy burden of proof stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 16, commi 2 e 3, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma :3, del D.L.
Art. 53, comma 2, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Tale disposizione è richiamata dall'art. 53, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
Art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
Difatti, il processo non poteva essere proseguito (art. 382, comma 3, cod. proc. civ.) con conseguente definitività della sentenza di primo grado.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10322
Cass., Sez. 5, 14 ottobre 2015, n. 20672
Cass., Sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23835
Cass., Sez. 6-5, 22 marzo 2019, n. 8253
Cass., Sez. 6-5, 23 maggio 2018, n. 12656
Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2161
Cass., Sez. 5, 5 febbraio 2020, n. 2636
Cass., Sez. 5, 9 settembre 2022, n. 26539
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18955/2017 R.G., proposto DA il Comune di Campodolcino (SO), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Porciani, con studio in Milano, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Stefano Traldi, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la "SKIAREA VALCHIAVENNA S.p.A.", con sede in Madesimo (SO), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 27 dicembre 2016 n. 7376/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma :3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Inforrnativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 5 ottobre 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Il Comune di Campodolcino (SO) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 27 dicembre 2016 n. 7376/01/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avvisi di accertamento per VICI relativa agli anni 2009 e 2010, in relazione ad impianti di risalita in regime di concessione, ha accolto l'appello proposto dalla "SKIAREA VALCHIAVENNA S.p.A." nei confronti della medesima (nell'occasione non costituita in giudizio) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio il 28 ottobre 2015 n. 133/03/2015, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che gli atti impositivi fossero affetti da nullità, essendo stati emanati dopo la rettifica della rendita attribuita agli immobili per iniziativa della contribuente. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. La "SKIAREA VALCHIAVENNA S.p.A." è rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dei giudizi di merito. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 161 e 330 cod. proc. civ., 24, 11 e 113 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado l'accertamento che l'atto di appello non era stato mai notificato presso il difensore domiciliatario dell'appellato.

RITENUTO CHE:

1. Il ricorso è fondato. 1.1 L'art. 16, commi 2 e 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (compreso nel "Titolo I - Disposizioni generali") detta una specifica disciplina in materia di notificazione degli atti processuali (ivi compreso, quindi, l'atto di appello) in sede di contenzioso tributario, prevedendo che: «2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia». 1.2 Peraltro, l'art. 22, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che: «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale».

Tale disposizione è richiamata dall'art. 53, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, a tenore del quale: «Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi .1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3». La ratio di tale disciplina è quella di consentire al giudice la verifica della tempestività della proposizione dell'appello con il rispetto del termine di decadenza dall'impugnazione, previsto dall'art. 51 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ai fini del controllo sul passaggio in giudicato della sentenza gravata (Cass., Sez. 5", 12 aprile 2019, n. 10322). 1.3 Nella specie, però, come si desume dal fascicolo d'ufficio all'uopo acquisito, l'atto di appello è stato depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria Regionale senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 53, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non risultando essere stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, né a mezzo del servizio postale, né a mezzo di consegna presso il difensore domiciliatario dell'ente destinatario.

Sicché, nell'ipotesi d'inesistenza della notifica dell'atto di appello, deve presumersi la mancata conoscenza del processo da parte del convenuto rimasto contumace, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'appellante, in difetto della quale è nulla la sentenza pronunciata, che, se proposto ricorso per cassazione, va cassata senza rinvio, in quanto l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2015, n. 20672; Cass., Sez. 5^, 11 ottobre 2017, n. 23835;

Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2019, n. 8253; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12656; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2161; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2020, n. 2636; Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2022, n. 26539).2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio per l'inammissibilità dell'appello. Difatti, il processo non poteva essere proseguito (art. 382, comma 3, cod. proc. civ.) con conseguente definitività della sentenza di primo grado.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Nessun provvedimento deve essere adottato per la regolamentazione delle spese del giudizio di secondo grado, in quanto l'ente impositore non aveva svolto alcuna difesa in quella sede.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna l'intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 5.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad a