Court dismisses tax agency appeal, confirming refund rights for earthquake victims regardless of direct payment status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling in favor of Giorgio Cappello. Cappello sought a refund of full income tax payments made for the 1990-1992 earthquake years, arguing he was denied the automatic 10% payment scheme available to Sicilian residents. The court rejected the agency's claim that only direct payers could claim refunds, affirming that the unitary nature of the tax relationship grants refund rights to employees even when payments were made by tax substitutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 17 della l. 27 dicembre 2002, n. 289; Art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014: The right to claim a tax refund for earthquake victims extends to employees whose taxes were withheld and paid by tax substitutes, establishing that the unitary nature of the tax relationship grants standing to the beneficiary regardless of who physically made the payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 13160 /201 7 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -ricorrente - contro CAPPELLO GIORGIO,rappresentato e difes o , per procura in calce al controricorso, dall’Avv. ANGELO F L ACCAVENTO , elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 4002 / 6 /201 6 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – sezione staccata di Catania, depositata il 17/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2022dal consigliere dott.
Francesco Cortesi . Rilevato che: Giorgio Cappello impugnò il silenzio - rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso del 90% delle somme versatea titolo di Irpef per gli anni 1990, 1991 e 1992, deducendo una disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti che potevano usufruire della disposizione di cui all’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289; secondo l’interpretazione offertane dall’Ufficio, infatti, tale ultima disposizione consentiva ai soggetti residenti in Sicilia, e colpiti dagli eventi sismici del 1990, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli indicati anni d’imposta mediante il versamento di quanto dovuto per ciascun tributo in misura ridotta al 10%, ma non di ottenere la restituzione di quanto eventualmente già versato; la C.T.P. di Ragusa accolse il ricorso e la C.T.R. della Sicilia – sezione staccata di Catania - rigettò il successivo gravame proposto dall’Agenzia delle entrate; i giudici d’appello richiamarono il consolidato orientamento giurisprudenziale che estende il regime agevolativo anche ai contribuenti che hanno già versato le imposte per intero, e ciò anche laddove il versamento sia stato effettuato per loro conto dal sostituto di imposta; avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo; resiste l’intimato con controricorso.Considerato che: con l’unico motivo l’Amministrazione denunzia violazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 e degli artt. 1 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990; assume che, in base alle disposizioni evocate, non dovrebbe essere riconosciuto il diritto al rimborso in favore del contribuente che non ha provveduto direttamente al versamento delle imposte dirette nelle annualità in questione, non trattandosi di soggetti «obbligati al versamento ex lege», come invece i sostituti d’imposta; il motivo è infondato; questa Corte ha infatti più volte affermato che ilrimborso d'imposta previsto dall'art. 1, comma 665, della l. n 190 del 2014 a favore dei soggetti colpiti dalsisma siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dalsostituto d'imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta, trovando peraltro conferma tale ultima legittimazione anche nell'art. 16-octiesdel d.l. n. 91 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 123 del 2017) il quale, incidendo sulla modalità di esecuzione delrimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (v., fra le numerose altre, Cass. n. 11141/2022;
Cass. n. 22830/2018; Cass. n. 29039/2017; Cass. n. 14406/2016); l’infondatezza dell’unico motivo comporta il rigetto del ricorso; le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate in base alla soccombenza. Trattandosi di rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate, nulla va disposto in ordine al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.Condanna l a ricorrente a l pagamento delle spese, che liquida in € 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi , spese ge