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Ordinanza Interlocutoria — n. 31271/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands tax refund case to new hearing due to novel legal issues requiring public session.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31271/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing because the novel legal questions presented required public session treatment. Italcementi sought gas tax refunds for diesel used in cement production, while the Customs Agency argued for denial due to improper use and lack of consumption proof. The court decided to postpone the decision to ensure proper examination of these new issues in open court.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When novel legal questions arise in a cassation appeal, the case must be remanded to a new hearing for public session treatment.

Parole chiave

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tax refund denial gas tax exemption novel legal questions public session requirement remand to new hearing imposta sui carburanti accise contributo alla produzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis.1 c.p.c.
Avverso la sentenza della CTRItalcementi proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod.
Art. 380 c.p.c.
Avverso la sentenza della CTRItalcementi proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19244/2017R.G. proposto da Italcementi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Adelaide Ristori n. 38, presso lo studio dell’avv. Massimo Fabio, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Massimo Basilavecchia, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 220/01/17, depositata il 06/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11ottobre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Accise sul gasolio -Esenzione -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 220 / 01 /1 7 del 06 / 0 4 /201 7 la C ommissione tributaria regionale del Molise (di seguito CT R ) ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ( di seguito A DM ) nei confronti del la sentenza n. 139/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso (di seguito CTP) , che aveva accolto il ricorso di Italcementi s.p.a. ( di seguito, Italcementi) avvers o il diniego di due istanze di rimborso dell’accisa versata su due differenti acquisti di gasolio, il primo riguardante l’accisa versata tra il 12/03/2008 e il 15/09/2009 e l’altro concernente l’accisa versata dal 01/04/2010 al 31/05/2010; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, il diniego dell’Amministrazione doganale veniva giustificato in quanto:

i) era stato indebitamente utilizzato gasolio ad accisa assolta nella produzione di cemento in assenza delle debite comunicazioni e, successivamente, si era indebitamente utilizzato gasolio ad accisa assolta pur potendosi effettuare acquisti in esenzione d’imposta; ii) Italcementi non avrebbe compiutamente dimostrato i consumi di gasolio utilizzato nei processi mineralogici cui afferiscono le istanze di rimborso.

2. Avverso la sentenza della CTRItalcementi proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.ADM resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. la novità delle questioni affrontate nella presente controversia rende opportunala sua trattazione in pubblica udienza; 1.1. pertanto, la causa va rinviata a nuovo.Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. Così dec