Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after taxpayer filed simplified settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer submitted a simplified settlement request with required documentation. The Agency of Revenue confirmed the taxpayer's payment and noted that no other parties requested the case's handling under the relevant law. Consequently, the proceedings terminated automatically as the statutory deadline passed without further intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer files a simplified settlement request with payment and no one requests the case's handling within the deadline, the proceedings extinguish automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 23267/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Di Maggio Maria Soccorsa, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Petrucci, con domicilio eletto in Roma, Piazza di Pietra, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Daniele Messina; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 260/01/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RJR01RF00233/2007.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma //i/iD12022 Il PreMert____ DEPOSITATO IN CA LUCA (-7 oggi, 21 IJ Cai