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Ordinanza — n. 31151/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to client's withdrawal from simplified tax debt settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31151/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant withdrew from the simplified tax debt settlement procedure. Although the appellant argued that the lower court erred in rejecting her appeal regarding an overdue mortgage registration, the court found that her withdrawal from the special settlement mechanism terminated the litigation. Consequently, the judgment became final and binding, rendering any further review of the merits unnecessary.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 546/1992, art. 46; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140: Withdrawal from the simplified tax debt settlement procedure extinguishes the judicial proceedings and renders the contested judgment final and binding.

Parole chiave

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simplified tax settlement judicial extinction withdrawal of appeal finality of judgment tax debt cancellation atto tardivo opposizione tardiva iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21
546 del 1992, art. 21, e quanto, dunque,alla tardività di un ricorso proposto (con atto «notificato alle controparti il 05/02/2015») avverso una comunicazione di iscrizione ipotecaria del 13 maggio 2011 (ed un avviso di vendita del 14/05/2013); 2.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
- la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n.
d.l. n. 119 del 2018, art. 3, c. 6
rottamazione ter)dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 3, c. 6, conv.
l. n. 136 del 2018
cod. proc. civ., art. 391, c. 2
3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
10198); - non va nemmeno disposto l’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 30 novembre 2018, n. 31021
46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021;
Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394
Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, determinandoil passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
29394); e, ad ogni modo, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, determinandoil passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n.
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); 3.
Cass., 13 marzo 2019, n. 7107
civ., poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107;
Cass., 7 novembre 2018, n. 28311
Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n.
Cass., 27 aprile 2018, n. 10198
28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198); - non va nemmeno disposto l’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11970/2018R.G. proposto da Angelini Liviana,rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Pietro Pilliu e Gabriela Odisio, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona dei rispettivi Direttor i p.t., rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomiciliano; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 220, depositata il 2 marzo 2018, del la Commissione tributaria regionale della Liguria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022,dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. SANZIONI TRIBUTIRilevato che: 1. – con sentenza n. 220, depositata il 2 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha respinto l’appello di Angelini Liviana avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva rilevato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente avverso un’iscrizione ipotecaria; -il giudice del gravame ha ritenuto che l’appellante aveva proposto motivi di appello inconferenti rispetto al decisum oggetto di impugnazione, - assumendo, cioè, di non aver «mai ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e che questa carenza inficerebbe tutti gli atti successivi, anche ai sensi della L. 106/2011 e del D.L.16/2012, convertito in L. 44/2012», - così non censurando l’accertamento operato dal giudice del primo grado, con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e quanto, dunque,alla tardività di un ricorso proposto (con atto «notificato alle controparti il 05/02/2015») avverso una comunicazione di iscrizione ipotecaria del 13 maggio 2011 (ed un avviso di vendita del 14/05/2013); 2. - Angelini Liviana ricorre per la cassazione de lla sentenza sulla base di tre motivi; - l’Agenzia delle Entrate, e l’Agenzia delle entrate - Riscossione, resistono con controricorso.

Considerato che: 1. - in via pregiudiziale va rilevato che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinuncia re al ricorso, in relazione alla definizione agevolata (cd. rottamazione ter)dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 3, c. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, il qualedispone che «Nella dichiarazione di cui al comma 5 i l debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sonosospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.»; - a seguito dell’ordinanza emessa dalla Corte all’udienza del l’8 settembre 2021, la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato conto dell’accesso della ricorrentealla definizione agevolata della controversia; 2. - la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021;

Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, determinandoil passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); 3. –non ricorrono i presupposti per una pronuncia su lle spese del giudizio, in quanto le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107;

Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198); - non va nemmeno disposto l’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti