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Ordinanza — n. 31087/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to unnotified waiver of proceedings and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31087/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had waived the proceedings without notifying the opposing party or obtaining their lawyer's consent. Although the appellant attempted to extinguish the case by joining a simplified tax definition procedure, the court found no evidence of completed payments required for such extinction. Consequently, the waiver was deemed ineffective for terminating the trial but sufficient to establish a lack of interest, rendering the appeal inadmissible under civil procedure principles.

Regesto Legislator

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Art. 390, ultimo comma, c.p.c.; Art. 3, co. 6 D.L. 119/2018: A waiver of a cassation appeal must be notified to the parties or communicated to their lawyers to extinguish the proceedings; in its absence, the waiver only establishes a lack of interest, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal waiver of proceedings lack of interest notification requirements simplified tax definition civil procedure code tax litigation terreno comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 390, ultimo comma, c.p.c.
Art. 3, co. 6 D.L. 119/2018
art. 3, co. 6 d.l. 119/2018).
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. quater
12.L’esito dell’impugnazione rende poi sussistenti le co ndizioni per il versamento da parte della ricorrente, a mente dell’art. 13, co quater, del d.P.R.
art. 149 c.p
art. 53 della Costituzione

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010
Cass. 14782/2018
611473 -01)» (così Cass. 14782/2018 e, in senso analogo, Cass.
Cass. nn. 25625/2020 e 28122/2020
14782/2018 e, in senso analogo, Cass. nn. 25625/2020 e 28122/2020).
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Testo completo

berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6007/2014 del ruolo generale, proposto DA G INA V ALERI (codice fiscale VLR GNI 23T69 F475 S), nata a Montecastrilli (TR) il 29 dicembre 1923 e residente in Terni, alla Via Campitello n. 21, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. Mario Mattei (codice fiscale MTT MRA 63R29 D142 C), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Circo Massimo n. 9, presso lo studio dell’avv. Francesco Innocenti. - RICORRENTE – CONTRO ilC OMUNE DI T ERNI (codice fiscale 00175660554), in persona del Sindaco pro tempore, Sen.

Leopoldo Di Girolamo, rappresentato e difeso, in forza ICI di procura speciale e nomina posta a margine del controricorso e di decreto sindacale di autorizzazione, dall’avv. Paolo Gennari (codice fiscale GNN PLA 65M22 D969 H), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, co. 2, c.p.c., presso la cancelleria di questa Corte. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 158/1/2013 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria (Perugia), depositata il 14 novembre 2013, notificata il 2 gennaio 2014; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 7 luglio 2022 (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020);

RILEVATO CHE :

1. con la suindicata sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (Perugia) rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 117/1/2011 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Terni aveva rigettato il ricorso avanzato da Gina Valeri avverso gli avvisi di accertamento con cui il Comune di Terni aveva liquidato maggiori imposte ai fini ICI relative agli anni 2004/2008, in ragione della ritenuta vocazione edificatoria del terreno di comproprietà della ricorrente sito in località Campiteli (identificato al NCT al folio 60, p. 345, della superfice di 16,085 mq); 1.1. nello specifico –per quanto ora interessa in relazione ai motivi di ricorso - il Giudice regionale, nel premettere che l’area oggetto di imposizione ricadeva interamente in un comparto edilizio, destinato a zona residenziale di espansione previsto dal P.R.G. di Terni (adottato il 16 luglio 2004 e definitivamente approvato con delibera n. 307 del 15 dicembre 2008), riteneva sufficiente, ai fini della tassazione che occupa, che il suddetto piano regolatore generale fosse stato adottato, considerando, poi, in relazione al valore del bene e quindi in ordine alla determinazione della base imponibile, attendibile la misura indicata per l’anno 2005 dalla perizia di parte depositata dalla stessa contribuente (pari a 1.132.000,00 €), in base alla quale la ricorrente aveva versato l’imposta per l’anno 2009; 2.avverso tale sentenza Gina Valeri proponeva ricorso per cassazione, notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., il 27 febbraio/6 marzo 2014, formulando due motivi d’impugnazione; 3.il Comune di Rieti notificava controricorso in data 2/8 aprile 2014, concludendo per il rigetto del ricorso, depositando successivamente memoria ex art. 380-bis.

1. c.p.c.;

4. con atto del 9 aprile 2019 il difensore di Gina Valeri, nel dare atto di aver presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del D.L. 119/2018, ha dichiarato di rinunciare al giudizio;

5. con ordinanza del 7 maggio 2019 questa Corte, dando atto della suindicata presentazione della dichiarazione di adesione agevolata, ha rinviato la causa a nuovo ruolo; CONSIDERATO CHE :

6. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha contestato, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7, lett. h, del d.lgs. 504/1992, assumendo che la qualifica di area edificabile ai fini fiscali presuppone, da un punto di vista giuridico, che il piano regolare generale sia definitivamente approvato, segnalando, al riguardo, che una diversa interpretazione risulterebbe contraria alla previsione dell’art. 53 della Costituzione e che non avrebbe efficacia dirimente l’art. 36, co. 2, del decreto legge del 4 luglio 2006 (nella parte in cui stabilisce che «ai fini dell’applicazione …. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»), poiché non avrebbe, nei termini chiariti dall’art. 1 della legge 212/2000, natura di interpretazione autentica;

7. Con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 5, del d.lgs. 504/1992 e, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., la contraddittoria ed erronea motivazione della sentenza impugnata, sostenendo, sotto il primo profilo, che il valore del bene riconosciuto dalla Commissione regionale non sarebbe corrispondente ai criteri enunciati dall’art. 5 del d.lgs. sopra citato, mancando ogni riferimento ai prezzi medi di mercato ed alla crisi economica e congiunturale del settore edilizio ed omettendo di distinguere il valore a metro cubo da assegnare alle parti dell’area, aventi distinta destinazione (residenziale, spazi pubblici, etc.), risultando, altresì, ingiustificato l’incremento di valore del bene (dall’anno 2004, pari a 1.080.000,00 € all’anno 2009, pari a 1.236.000,00 €) ed omesso, infine, ogni esame sulla perizia di stima prodotta in prime cure, che aveva determinato in 896.000,00 € il valore di mercato del bene;

OSSERVA 8. Il ricorso va dichiarato inammissibile, avendo l’istante con la dichiarata rinuncia al giudizio manifestato di non aver più interesse al suo prosieguo. 9.Occorre premettere che la predetta rinuncia ha fatto seguito alla presentazione del dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 D.L. 119/2018, del cui sviluppo però non si ha traccia, mancando ogni evidenza in ordine ai pagamenti eseguiti, il che comporta che il giudizio non può estinguersi, in quanto detto «l’estinzione del giudizio èsubordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati… » (v. art. 3, co. 6 d.l. 119/2018).

10. Nondimeno, come sopra esposto, resta la predetta rinuncia al giudizio, che però non risulta notificata alla controparte e tantomeno comunicata e vistata dal suo difensore, il che tuttavia consente dichiarare, comunque, l'inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto secondo cui «A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità" (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 -01)» (così Cass. 14782/2018 e, in senso analogo, Cass. nn. 25625/2020 e 28122/2020).

11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014, oltre a 12,42 € per spese documentate. 12.L’esito dell’impugnazione rende poi sussistenti le co ndizioni per il versamento da parte della ricorrente, a mente dell’art. 13, co quater, del d.P.R. n. 115/2002, di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto dall’istante per la proposizione del ricorso principale, non potendo, per le ragioni sopra esposte, giustificarsi la rinuncia al giudizio al sopravvenuto presupposto del compimento della procedura di cui all’art. 3 del decreto legge n. 119/2018.

P . Q . M . la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna Gina Valeri al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida a favore del Comune di Terni nella misura di 2.000,00 € per competenze, 300,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 12,40 € per spese vive, oltre accessori. Dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento da parte di Gi