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Ordinanza Interlocutoria — n. 31082/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, remanding case for document integration and notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31082/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal regarding tax assessment and remanded the case for a new hearing. The taxpayer argued for procedural nullity due to illegible service and challenged the evidentiary basis for attributing undistributed profits. The court rejected these arguments because the taxpayer failed to prove the connection between tax notices and payment records, nor did they formally renounce the lawsuit.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 3 d.l. 193/2016; Art. 7 comma 5 l. 890/1982: The court must order integration of evidence and notification of the document list when a taxpayer claims the accelerated debt resolution mechanism applies but fails to provide proof of the link between payments and specific notices.

Parole chiave

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tax assessment appeal procedural nullity accelerated debt resolution evidence integration notification requirements attività al servizio di diversi datori di lavoro piano dei conti allegato al conto economico

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 3 d.l. 193/2016
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente, con memoria depositata il 23 settembre 2022, ha dichiarato di aver dato corso al procedimento di definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l.
Art. 7 comma 5 l. 890/1982
Assume, pertanto, che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all’art. 7, comma quinto, della l.
Art. 16 d.lgs. 546/1992
Art. 17 d.lgs. 546/1992
Art. 38 d.P.R. 600/1973
Art. 295 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 295 cod.
artt. 38 d.P.R. n. 600/1973
Il secondo mezzo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973, 2727 e 2729 cod.
art. 295 cod. proc. civ
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 19980/2014
Cass. n. 8567/2017
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. 2 4473 /201 5 , propost o da: POLIZZI MARIO, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. UMBERTO ILARDO, presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, VIA FEDERICO CESI N. 21 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 924 /2 1 / 201 5 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – sezione staccata di Caltanissetta,depositata il 09/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. Il 17 novembre 2009 l’Agenzia delle entrate notificò a Mario Polizzi un avviso di accertamento, rettificandone il reddito sul presupposto dell’avvenuta distribuzione, da parte di Multiservizi Funerari s.r.l. della quale egli era socio, di utili extracontabili nell’anno 2005. A fondamento della pretesa, l’amministrazione rilevò che i conti correnti bancari del predetto contribuente e dei soci Giuseppe Falzone e Michele Claudio Rosano venivano sistematicamente utilizzati anche per movimentazioni finanziarie riconducibili alla predetta società, e che, in relazione a versamenti e prelievi , non erano state fornite adeguate giustificazioni che consentissero di superare la presunzione di sussistenza di utili non contabilizzati ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, avuto riguardo alla ristretta base partecipativa della società.

2. L’atto impositivo venne impugnato dal contribuente innanzi alla C.T.P. di Palermo, che accolse il ricorso; il successivo gravame, interposto dall’ufficio, fu accolto dalla C.T.R. della Sicilia. All’esito del giudizio, celebratosi nella contumacia del Polizzi, i giudici d’appello ritennero circostanza non contestata l’utilizzo dei conti correnti bancari intestati ai tre soci anche per esigenze della società, e priva di valide giustificazioni una serie dettagliata di operazioni, reputando così condivisibili gli esiti dell’accertam ento induttivo in ordine al reddito capitale di ciascun socio.3. Avverso detta sentenza Mario Polizzi ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste l’amministrazione con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546, 149 e 291 cod. proc. civ. e 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890. Al riguardo, evidenzia che l’atto introduttivo del giudizio di appello fu notificato dall’amministrazione a mezzo posta al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, e consegnato all’impiegata del predetto che sottoscrisse l’avviso di ricevimento con firma illeggibile. Assume, pertanto, che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all’art. 7, comma quinto, della l. n. 890/1982 (introdotto dall’art. 36, comma 2-quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. con modif. nella l. n. 31/2008), a mente del quale, se il piego raccomandato non viene personalmente consegnato al destinatario dell’atto, l’agente postale deve dare notizia dell’avvenuta notificazione al destinatario medesimo tramite raccomandata.

Evidenzia, quindi, che la CTR, una volta riscontrata la nullità della citazione in appello in seguito a tale vizio, avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione anziché procedere in sua dichiarata contumacia.

2. Il secondo mezzo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973, 2727 e 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto da lui percetti gli utili extrabilancio della società Multiservizi Funerari s.r.l. sulla sola base del possesso di quote; di qui il non consentito ricorso ad un sistema probatorio di doppia presunzione, consistito dapprima nell’attribuzione di ricavi extrabilancio alla società e, quindi, nella ritenuta distribuzione degli stessi come utili fra i soci.

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. Al riguardo, dopo aver evidenziato che la sentenza d’appello prende le mosse dal rilievo dell’accertamento effettuato a carico della società, in guisa di presupposto logico-giuridico dell’accertamento effettuato a carico del socio, assume che l’accertamento sulla legittimità dell’atto impositivo avrebbe dovuto essere sospeso fino alla definizione di quello notificato alla società, vertendosi in ipotesi di pregiudizialità necessaria.

4. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente, con memoria depositata il 23 settembre 2022, ha dichiarato di aver dato corso al procedimento di definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, assumendo di aver versa to gli importi e di aver provveduto alla comunicazione all’agente della riscossione ai sensi del comma 3di tale articolo. Osserva tuttavia il Collegio che, al fine dell’operatività del meccanismo estintivo invocato dal contribuente come effetto della definizione indicata, occorre che lo stess o fornisca la prova del collegamento fra le cartelle esattoriali in relazione alle quali ha documentato di aver provveduto il versamento e l’avviso di accertamento oggetto di controversia, nonché la propria dichiarazione di rinunzia al giudizio, che non risulta espressa nella memoria integrativa.

Inoltre, l ’ elenco dei documenti richiamato nella stessa memoria non risulta notificato all'Avvocatura generale dello Stato, che rappresenta e difende l'Agenzia delle entrate nel giudizio di legittimità, al quale ha preso parte depositando controricorso. Pertanto, in applicazione dei princìpi di diritto desumibili in tesi generale da Cass. Sez. U, n. 19980 / 2014, dev'essere assegnato al ricorrente un termine per l’integrazione della richiesta con la documentazione indicata e la notificazione dell'elenco completo dei documenti all'avvocatura erariale; il che comporta il rinvio della causa a nuovo ruolo (cfr.

Cass. n. 8567/2017).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando il termine di sessanta gior