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Sentenza — n. 31080/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses revocation appeal due to superseded interest after final judgment on same property assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31080/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible because the taxpayer's interest to challenge the tax authority's order had vanished. The taxpayer argued that the court erred in timing assessments, but the opposing party and the court noted a final judgment on the same property assessment had already been rendered in their favor. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible due to a subsequent lack of interest, rather than dismissing it on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if a subsequent final judgment on the same subject matter eliminates the interest to act.

Parole chiave

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superseded interest tax revocation appeal final judgment property assessment cessation of controversy revoca dell'atto amministrativo tempestività dell'istanza di ricusazione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
FATTI DI CAUSA Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 395 n.
Art. 378 c.p.c.
Art. 6 comma 1 e 11 del DL 119/18
Art. 13 quarte del DPR 115/2002
Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, considerandol’esito del ricorso e non deve farsi applicazione d e ll ’art. 13 quarte del DPR 115/2002 , trattandosi non di inammissibilità originaria ma sopravvenuta perdifetto di interesse.
art 378 c.p
– In ragione di quanto dedotto dal contribuente con la memoria depositata ex art 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. un. N. 10553/2017
Cass. 13636 del 02/07/2015
Sez. un. N. 10553/2017
Sez. un. N. 10553/2017). Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, considerandol’esito del ricorso e non deve farsi applicazione d e ll ’art. 13 quarte del DPR 115/2002 , trattandosi non di inammissibilità originaria ma sopravvenuta perdifetto di interesse. ( Cass.13636del 02/07/2015 )
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.23959/2021 R.G. proposto da : BANDERA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA SONIA VULCANO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso l’ ordinanza d ella Corte Suprema Di Cassazione n. 5461/2021 pronunciata il 10 febbraio 2021 e depositata i l 26/02/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere RITA RUSSO ; udito il Procuratore Generale che conclude per la inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 ) c.p.c., ricorso per revocazione della ordinanza in esame, con la quale la Corte ha accolto il ricorso di Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice di appello. Deduce che la Corte di Cassazione ha erroneamente ritenuto la tempestività de l ricor so proposto dall'Agenzia delle entrate, ai sensi degli artt. 6 comma 1 e 11 del DL 119/18, suinesistenti presupposti di fatto; deduce altresì , sempre sotto il profilo dell’ art . 395 n. 4 ) c.p.c. , che ha errato la Corte a ritenere che la controver sia avesse ad oggetto un atto impositivo recante una pretesa tributaria quantificata ovvero un valore sul quale calcolare gli importi dovuti.

Si è costituita resistendo l’Agenzia delle entrate. Il contribuente ha depositato memoria con la quale, rappresentando fatti sopravvenuti, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. La causa è stata trattata alla udienza pubblica del 14 settembre 2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Il presente giudizio riguarda un avviso di accertamento catastale con il quale l’ A genz i a delle entrate ha modificato i dati di classamento e rendita proposti con la dichiarazione DOCFA dai comproprietaridel bene, Bandera Massimiliano e Fasolo Andrea. Con la memoria del 7 settembre 2022l’odierno ricorrente ha dedotto che, a seguito della ordinanza di questa Corte oggi impugnata per revocazione, egli ha riassunto il giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto; che nelle more è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 30842/2021, -che allega- nel giudizio avente lo stesso oggetto, instaurato dall’altro comproprietario del bene (Fasolo Andrea) per effetto della quale si è formato il giudicato sulla illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato , confermando la correttezza dei dati di classamento e rendita proposti con DOCFA dai contribuenti .

Di conseguenza, la Commissione tributaria regionale, con sentenza 483/2022, passata in giudicato, e che allega agli atti,ha definito il giudizio d’appello da lui riassunto , tenendo conto di questo giudicato e confermando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la illegittimità dell’avviso di accertamento catastale opposto. Rileva che per questa ragione è da ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio, poiché quand’anche egli ottenesse vittoria la sentenza sarebbe inutiliter data essendosi già formato il giudicato sulla illegittimità dell’avviso di accertamento opposto.

Chiede dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione del materia del contendere. 2. – In ragione di quanto dedotto dal contribuente con la memoria depositata ex art 378 c.p.c. e della allegata documentazione deve dichiararsila inammissibilitàdell’odierno ricorso per revocazione , per sopravvenuto difetto di interesse. La sentenza della Commissione regionale tributaria del Veneto n. 483/2022 che il contribuente ha depositato in atti con attestazione delsuo passaggio in giudicato, ha sancito la vittoria del contribuente nella controversia de quo, atteso che nelle more si era formato un giudicato- favorevole all’altro comproprietario - sul classamento del bene.

Di conseguenza è venuto meno l’ interesse alla impugnazione per revocazionedella ordinanzadi questa Corte che accogliendo il ricorso di Agenzia delle entrate, aveva rinviato il processo al giudice d’appello, processo che, riassunto dal contribuente, si è appun to conclusocon la citata sentenza n. 483/2022. Non si tratta però di una causa di estinzione del giudizio ma d i inammissibilitàdel ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interessead agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo -e alla domanda originariamente formulata - che l'interesseva valutato (Cass.

Sez. un. N. 10553/2017). Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, considerandol’esito del ricorso e non deve farsi applicazione d e ll ’art. 13 quarte del DPR 115/2002 , trattandosi non di inammissibilità originaria ma sopravvenuta perdifetto di interesse. ( Cass.13636del 02/07/2015 )

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse Compensale spese del procedimento Roma, c