Cassation court dismisses tax appeal regarding negative compensation deduction based on accounting principles and dividend timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the tax appeal filed by Angelini Finanziaria and FINAF against a regional tax commission decision. The companies argued that accounting principles allowed recording a negative compensation deduction in 2003 despite dividend distribution deliberations occurring later. The court ruled that accounting rules require dividends to be recognized in the year they mature, not when distributed, thereby invalidating the companies' fiscal treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2423-bis, n. 3 c.c.; Principi contabili nazionali n. 21 lett. g) e n. 25: The deduction of negative compensation must align with the actual year of dividend maturity, not the year of distribution deliberation, as accounting principles prioritize the economic substance of the fiscal year.
Parole chiave
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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 5209 / 20 1 6 , propost o da: ANGELINI FINANZIARIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Erminio Maurizi, e FINAF s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Alberto Capponi, rappresentate e difese, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti RAFFAELLO LUPI, ALESSIA VIGNOLI e CLAUDIO LUCISANO, ed elettivamente domiciliatepresso il loro studio, in Roma, VIA CRESCENZIO N. 91 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente – avverso la sentenza n. 4093/21 / 201 5 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 15/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2022dal consigliere dott. Francesco Cortesi ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che:
1. Mediante la decisione in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la sentenza con la quale la C.T.P. di Roma aveva respinto il ricorso proposto da Finaf s.p.a., consolidata, e Angelini Finanziaria s.p.a., consolidante, avverso gli avvisi di accertamento notificatialle due società il 9 e il 21 dicembre 2009. Con taliatti impositiv i ─ previ o accertamento a carico del gruppo, ai sensi degli artt. 39, comma primo, e 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, di un’indebita deduzione di compensi negativi e di maggiori componenti positive di reddito─ l’amministrazione aveva rettif icato la perdita fiscale Ires di Finaf, trasferita al consolidato di gruppo relativo al periodo d’imposta 2004, sulla base – fra l’altro, e per quanto qui ancora di interesse - dell’illegittima deduzione di una svalutazione di partecipazione.
In particolare, la società Finaf aveva iscritto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 una riduzione del valore della sua partecipazione in tale Fameccanica s.p.a. in liquidazione (detenuta al 100%) da €15.400.000,00 a € 1.400.000,00, in termini che l’ufficio aveva ritenuto contrari alle norme civilistiche e alle regole dettate dai principi contabili nazionali; secondo l’erario, questa operazione era finalizzata unicamente ad usufruire del regime transitorio agevolativo di cui all’art. 4 del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, che consentiva la deduzione di tali minusvalenze, altrimenti non deducibili fiscalmente per effetto della riforma dell’Ires intervenuta a partire dal 2004.
2. Secondo i giudici d’appello, l’appostazione di tale svalutazione al bilancio del 2003 della controllante contrastava con la disciplina civilistica e i principi contabili nazionali, comportando l’attribuzione di effetti fiscali ad un’annualità diversa da quella nel cui alveo si erano verificati i fatti che avevano dato luogo alla svalutazione della partecipazione azionaria; era emerso, infatti, che nell’anno 2003 la controllata Fameccanica non aveva iscritto alcun decremento patrimoniale. In tal senso, la C.T.R. ha escluso ogni possibile rilievo dell’intervenuta certificazione del bilancio da parte dei revisori dei conti, osservando che il principio di competenza dell’esercizio finanziario ─ in base alla data d ella delibera di ripartizione dei dividendi da parte dell’assemblea dei soci, avvenuta nel 2004 ─ non consentiva la svalutazione operata né, conseguentemente , l’applicazione della disciplina transitoria che autorizzava la deduzione fiscale della minusvalenza.
3. Le società contribuenti impugnano la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo , illustrato da successiva memoria. L’amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Considerato che:
1. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2423-bis e 2426 cod. civ. e dei principi contabili nazionali in materia di redazione del bilancio (OIC) , oltreché dell’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 344/2003.Secondo le società ricorrenti, la sentenza impugnata, nell’attribuire esclusivo rilievo al fatto che la delibera assembleare giustificativa dell’attribuzione dei dividendi ai soci era successiva all’appostazione a bilancio della minusvalenza, non terrebbe conto del principio contabile n. 21, lett. g), nel quale si prende atto della prassi di «contabilizzare il dividendo della controllata nell’esercizio in cui esso matura», e quindi anche in data antecedente all’approvazione del bilancio da parte degli amministratori della controllante per l’esigenzadi «far prevalere la sostanza sulla forma».
Una tale prassi, ad avviso delle ricorrenti, sarebbe coerente con il principio di competenza economica affermato dall’art. 2423-bis n. 3 cod. civ., che nel caso di specie risulterebbe rafforzato dal fatto che i dividendi erano stati incassati prima dell’approvazione del bilancio 2003. Le ricorrenti evidenziano che la disposizione del principio contabile evocato si porrebbe in rapporto di specialità rispetto a quella di cui al principio n. 25, che afferma la regola in base alla quale i dividendi devono essere iscritti nell’esercizio in cui avviene la delibera di distribuzione da parte della controllata; e concludono osservando che l’applicazione di tale principio giustificherebbe l’appostazione della minusvalenza al bilancio 2003 e, conseguentemente, l’applicazione dell’invocata disciplina transitoria agevolatrice.
2. Il motivo è infondato. Con riferimento all’applicazione del principio contabile n. 21, infatti, gli argomenti delle ricorrenti non scalfiscono la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che neppure tale principio consenta di derogare alla regola secondo la quale i dividendi devono essere contabilizzati esclusivamente nell’anno in cui sono maturati.Su tale condivisibile presupposto, la C.T.R. ha altrettanto correttamente evidenziato che i dividendi in questione, da considerare meri utili nell’anno 2003, maturarono solo nell’anno successivo, all’atto dell’adozione della delibera assembleare che ne autorizzò il riparto.
In virtù di tale considerazione, la sentenza impugnata ha dunque fatto corretta applicazione dell’art.2423-bis n. 3 c.c., che si riferisce ai proventi e agli oneri di competenza dell’esercizio con riferimento alla data dell’incasso; di conseguenza, la censura non merita àdito neppure nella parte in cui invoca l’applicazione della norma transitoria, riferita esclusivamente alle partecipazioni svalutate e riprese a tassazione nel biennio 2002-2003.
3. Il ricorso è pertanto meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dall’amministrazione, che liquida in € 13.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ais ensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il