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Ordinanza Interlocutoria — n. 31075/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends appeal due to pending administrative debt payment deadlines under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31075/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal pending the conclusion of an administrative debt payment procedure. The taxpayer argued for a simplified debt resolution, while the tax agency reserved its participation rights. The court deferred the case because the statutory deadline for payments under the new law has not yet passed.

Regesto Legislator

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Art. 68, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18; Art. 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: When a simplified administrative procedure for debt definition is pending, the court must suspend the judicial proceeding until the payment deadlines expire.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified debt procedure payment deadline extension administrative collection Cassazione interlocutory order spese del veicolo a motore esame della situazione economica reddito della sostanza

Disposizioni normative citate

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Art. 68, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
In virtù dell’art. 68, comma 3, del d.l.
Art. 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Valentino Lenoci sensi dell’art. 3 del d.l.
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Testo completo

RDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26492/2014R.G. proposto da: AVESANI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica n. 3, presso lo studio dell’avv. Aldo Romeo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, - contro ricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO –sede di ROMA n. 3599/14 /2014, depositata il 29 maggio 2014 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 luglio2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l.28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;

IRPEF ACCERTAMENTO 2007. R.G. N.26492/2014 Cons. est. Valentino Lenoci dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli , ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio; FATTI DI CAUSA La Commissione tributaria regionale del Lazio – sede di Roma, con sentenza n. 3599/14/2014, pronunciata il 13 maggio 2014 e depositata in segreteria il 29 maggio 2014, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 356/13/2012, depositata il 15 ottobre 2012, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da Avesani Alessandro avverso l’avviso di accertamento n. TK501P206758/2011, con cui l’Agenzia delle e ntrate aveva determinato sinteticamente il reddito imponibile relativo all’anno 2007 sulla base dell’acquisto, da parte del contribuente, di due autovetture nel medesimo anno (Porsche 911 tg.

DE558SK e BMW M3 tg. DE969SJ), e per il possesso, oltre alle predette, anche di una Ferrari 360 tg. CT489XH, attribuendo un reddito di € 90.932,00, con conseguente rideterminazione dell’IRPEF e relative addizionali. Avverso la sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso per cassazione Avesani Alessandro, sulla base di base di tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione, con cui si riserva la partecipazione all’udienza di discussione. All’udienza pubblica del 7 luglio2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha documentato, mediante istanza depositata in data 12 settembre 2019, la pendenza di procedimento amministrativo di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai R.G. N.26492/2014 Cons. est. Valentino Lenoci sensi dell’art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. In virtù dell’art. 68, comma 3, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato, da ultimo, dall’art. 10-quinquies, comma 2, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per la definizione agevolata in oggetto il termine ultimo di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2022 è fissato al 30 novembre 2022.

Ne consegue che sono ancora pendenti i termini di pagamento per la definizione agevolata di cui alla domanda presentata dal contribuente, ragion per cui la causa va rinviata a nuovo ruolo ad epoca successiva al 30 novembre 2022. P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo r