Italian tax court process extinguished due to expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the hearing within the statutory deadline set by Article 6 of D.L. 119/2018. The Regional Tax Commission had previously issued a decision regarding the simplified settlement procedure, but the specific request to convene the hearing was never filed by either the tax authority or the taxpayer before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure for simplified settlement extinguishes automatically if the parties fail to request the hearing within the prescribed term, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 23803/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bioera S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandro Tardiola, Davide De Girolamo e Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio legale degli ultimi due professionisti citati; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 298/12/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THS083502349.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma/ 401o)2o22, Il Presi DEPOSITATO IN CANCELLERIA i — Oggi, 20 OTT 2022 IL FUNZ1()\/. n-) r)Tir