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Ordinanza Interlocutoria — n. 30802/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 30802/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30802/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 18247-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente e intimata incidentale CONTRO FO)NPELLI s.p.a., in persona del leg. rapii p.t., elettivamente domiciliata „ in Roma, falla P.zza Adriana n. SI, presso lo studio dell'avv.,Roberto dal quale, unitamente ralfrivv. Riccardo Vianellorè-T-appresentata e difesa - Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 85/gít/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata 1'8 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13.07.2022 dal Consigliere dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 30802/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La Procura generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. Nelle more del giudizio la contribuente ha dichiarato di aver definito la controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. Nell'adunanza camerale del 13 luglio 2022 la causa è stata trattata. Considerato che Dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis 1, cod. proc. civ., si evince che all'Agenzia delle entrate non risulta che la società abbia definito la controversia mediante il ricorso al procedimento disciplinato dal d.l. n. 119 del 2018, n. 119.

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale frode fiscale in materia doganale sottrazione dell'iva inchiesta per frode fiscale deduzione dell'imposta precedente complicità in sottrazione d'imposta
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 18247-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente e intimata incidentale CONTRO FO)NPELLI s.p.a., in persona del leg. rapii p.t., elettivamente domiciliata „ in Roma, falla P.zza Adriana n. SI, presso lo studio dell'avv.,Roberto dal quale, unitamente ralfrivv. Riccardo Vianellorè-T-appresentata e difesa - Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 85/gít/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata 1'8 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13.07.2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che Alla Fonpelli s.p.a., operante nel settore della concia delle pelli, fu notificato un avviso d'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Agenzia delle entrate, all'esito della verifica fiscale e del processo verbale di constatazione, contestò la partecipazione ad operazioni RGN 18247/2015 Consigliere rel. Federici soggettivamente e oggettivamente inesistenti, quale ultima cessionaria di frodi carosello messe in atto da altre società, conseguentemente disconoscendo l'iva detratta dalla contribuente in relazione alle suddette operazioni.

La società impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che con sentenza n. 175/04/2014 rigettò il ricorso. L'appello proposto dalla contribuente fu invece accolto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 85/07/2015, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che le emergenze probatorie allegate al processo non avevano evidenziato il coinvolgimento della ricorrente nel meccanismo frodatorio contestato. L'Amministrazione finanziaria ha censurato con due motivi la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso, nonché con ricorso incidentale, affidato a dodici motivi.

La Procura generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. Nelle more del giudizio la contribuente ha dichiarato di aver definito la controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. Nell'adunanza camerale del 13 luglio 2022 la causa è stata trattata. Considerato che Dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis 1, cod. proc. civ., si evince che all'Agenzia delle entrate non risulta che la società abbia definito la controversia mediante il ricorso al procedimento disciplinato dal d.l. n. 119 del 2018, n. 119.

Si rende pertanto necessario un chiarimento sul punto, anche al fine di meglio comprendere la posizione della ricorrente alla luce della documentazione allegata dalla contribuente. La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione alle parti della suestesa ordinanza interlocut